n. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2015 -

IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10185 del 2014, proposto da: Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;

Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per la riforma della sentenza del T.A.R Campania - Napoli: Sezione I n. 05681/2014, resa tra le parti, concernente approvazione regolamento dell'imposta di sbarco;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2015 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l'Avv. Marone e l'Avvocato dello Stato Varrone;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 31 ottobre 2012, il Comune di Anacapri ha approvato il regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco. Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il regolamento e' stato comunicato, lo ha impugnato in parte qua per violazione di legge sotto un duplice profilo, proponendo un ricorso che il TAR. per la Campania, sez. I, ha accolto con sentenza 5 novembre 2014, n. 5681, ritenendo fondate le censure mosse dall'Amministrazione statale (al di la' della legge, il regolamento imporrebbe l'imposta allo sbarco con qualsiasi mezzo di trasporto e non solo con mezzi di trasporto pubblico di linea;

delineerebbe poi una forma di mediazione obbligatoria come condizione di procedibilita' dell'azione giudiziale di fronte alle Commissioni tributarie). Il Comune ha interposto appello contro la sentenza e ne ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva, formulando una domanda cautelare che la Sezione ha accolto, ai fini della fissazione dell'esame del merito, con ordinanza 14 gennaio 2015, n. 189. Nel merito, il Comune ha rinnovato le difese svolte senza successo in primo grado: 1. e 2. L'Amministrazione finanziaria, prima, e il Tribunale regionale, poi, avrebbero confuso tra presupposto dell'imposta (lo sbarco) coni soggetti incaricati della riscossione (i vettori);

  1. La procedura di mediazione obbligatoria sarebbe legittima;

  2. In...

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