n. 274 SENTENZA 1 - 5 dicembre 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57, promosso dal Tribunale ordinario di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile tra R.D. e l'Azienda ospedaliera "Spedali Civili di Brescia" ed altri, con ordinanza del 24 settembre 2013, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto in fatto 1.- Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale ordinario di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, provvedendo su un ricorso cautelare "ante causam" proposto, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, nei confronti dell'Azienda ospedaliera "Spedali civili di Brescia", oltre che contro la Onlus "Stamina Foundation", il Ministero della salute e l'ASL di Taranto, ha ordinato alla suddetta Azienda ospedaliera (quale resistente principale) di somministrare la cura richiesta dalla parte ricorrente, sotto la responsabilita' del medico che l'aveva prescritta, autorizzando e disponendo che l'azienda stessa - ove non avesse ritenuto di operare direttamente nell'ambito delle proprie strutture - richiedesse alla «cell-factory», che avrebbe ritenuto di individuare, le cellule staminali prodotte secondo la metodica elaborata dalla Onlus "Stamina Foundation", la quale avrebbe dovuto fornire il proprio «know-how» e, se necessario, il personale competente a trattare le cellule, con obbligo per il Ministero della salute di prestare ogni necessaria collaborazione scientifica, tecnica e finanziaria. Detto provvedimento e' stato dichiaratamente adottato «ad tempus» e, cioe', «sino all'esito della decisione da parte della Corte costituzionale» della questione - che, per la sua motivata rilevanza e sul presupposto della sua non manifesta infondatezza, quel giudice ha contestualmente sollevato - di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. 1.1.- In punto di rilevanza, il Tribunale a quo ha escluso che il ricorrente (paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica - SLA) potesse avvalersi delle cosiddette "cure compassionevoli" di cui al decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006 (Utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica, al di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di detti medicinali), poiche' alla correlativa disciplina, di fonte regolamentare, si sarebbe, a suo avviso, sovrapposta quella successiva, di fonte primaria, di cui, appunto, alla citata legge n. 57 del 2013, recante una regolamentazione specifica per l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, con contestuale avvio di un percorso di sperimentazione clinica. 1.2.- Il...

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