n. 272 ORDINANZA 18 novembre - 3 dicembre 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Castrovillari nel procedimento penale a carico di A.A. con ordinanza del 12 dicembre 2013, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2013 (r.o. n. 117 del 2014), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Castrovillari ha dubitato della legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

che, piu' precisamente, il rimettente ha considerato che il citato art. 4-bis, riformando il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza attribuire rilievo alla tipologia delle sostanze stupefacenti, avrebbe un contenuto totalmente disomogeneo...

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