n. 27 SENTENZA 11 febbraio - 3 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra M.A. ed altri e il Ministero dell'interno con ordinanza del 29 maggio 2014, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione di M.A. ed altri, fuori termine, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennita' d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unita' navali. 1.1.- Il rimettente premette, in punto di fatto, che i ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, operativi presso la Direzione regionale per la Calabria, sezione navale di Gioia Tauro, hanno impugnato il silenzio della pubblica amministrazione sulle loro istanze volte al riconoscimento dell'indennita' in parola e delle relative maggiorazioni, chiedendo altresi' accertarsi l'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al personale imbarcato dei Corpi militari e di polizia. Riferisce poi il rimettente che l'amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha depositato una nota del Ministero dell'interno, prot. n. 6216 del 16 aprile 2013, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, con cui si afferma la non fondatezza della richiesta degli istanti. 1.2.- In punto di rilevanza, il TAR Calabria osserva che la nota e' indirizzata al comando da cui i ricorrenti dipendono e non risulta ad essi notificata, il che imporrebbe di escludere che si sia verificata una sopravvenuta carenza d'interesse alla pronuncia sul ricorso. Il giudizio, inoltre, anche se introdotto nella forma di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto, introdurrebbe, in realta', una domanda di accertamento del diritto all'indennita' di imbarco, sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 1.3.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente afferma che la pretesa dedotta in giudizio dai ricorrenti si fonda sull'identita' dell'attivita' esercitata a bordo delle imbarcazioni rispetto a quella svolta dal personale imbarcato delle Forze armate e di polizia, e che tale identita', oltre a non essere contestata dall'amministrazione resistente, dovrebbe ritenersi provata anche in ragione di «altre disposizioni, aventi un significativo rilievo sistematico». In primo luogo rileverebbe il d.P.R. 28 novembre 2005, n. 300 (Regolamento concernente le modalita' di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321), il quale avrebbe previsto che - non dissimilmente dalle unita' navali delle Forze armate e di polizia - anche quelle dei vigili del fuoco siano iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non...

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