n. 27 ORDINANZA 27 gennaio - 11 febbraio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma 5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-26 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2015. Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che, con ricorso notificato il 23-26 gennaio 2015 e depositato il 27 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma 5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e agli artt. 10, 11, 12 e 15 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183);

che l'art. 12, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 41 del 2014 estende ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale la normativa statale, che disciplina l'istituto dell'aspettativa dei professori universitari e prevede la possibilita', per i professori universitari, di essere collocati in aspettativa con assegni;

che, secondo il ricorrente, la citata disposizione avrebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale porrebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica, prevedendo, per i direttori generali che non appartengano alla carriera universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni;

che l'art. 25, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 41 del 2014 prevede la permanenza del direttore generale fino alla scadenza naturale del suo contratto (che nel caso di specie avra' luogo il 31 luglio 2017);

che, sempre secondo il ricorrente, la citata disposizione avrebbe...

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