n. 268 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2016 -

TRIBUNALE DI GENOVA Prima Sezione civile in persona del giudice unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 21 ottobre 2016, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 15185/2015 promossa da: Avv. Acquilino Sergio, (C.F. CQNSRG57T23C483S) nato a Cerano (NO) e residente in Celle Ligure (SV), via Pestetta 23/2, Dr. Airoldi Andrea (C.F. RLDNDR37D09D969A) nato a Genova ed ivi residente in Via S. Bartolomeo degli Armeni, 21/14, Astengo Francesco (C.F. STNFRM64P11I480R), nato a Savona ed ivi residente in via Monti 6/6, Astigiano Simonetta (C.F. STGSNT60R49G605D) nata a Pietra Ligure (SV) e residente in Genova, viale Villa Gavotti, 43/9, Prof. Barberis Mauro (C.F. BRBMGS56B06D969R) nato a Genova ed ivi residente in via Cesare Battisti, 4/14, On. Battelli Sergio (C.F. BTTSRG82R07D969G) nato a Genova e residente in Varazze (SV), via Marconi 37/2, Avv. Flick Waldemaro (C.F. FLCWDM49L08D969G) nato a Genova ed ivi residente in via Capo S. Chiara, 26 A, Dr. Gallizia Paolo (C.F. GLLPNG44H28A422I) nato a Arnasco (SV) e residente in Genova, vico Barnabiti, 23/4, Prof. Luzzatto Giunio (C.F. LZZGNI35B22D969A) nato a Genova ed ivi residente in Via L. Mercantini 6/9, Pagano Giorgio (C.F. PGNGRG54M18E463A) nato a La Spezia ed ivi residente in via Fiume, 269 p. 7, int. 27, On. Pastorino Luca (C.F. PSTLCU71P30D969R) nato a Genova e residente in Bogliasco (GE) in via Pontiroli 29, Pastorino Giovanni Battista (C.F. PSTGNN59L26D969M) nato a Genova ed ivi residente in via M. Fanti, 4/34, On. Quaranta Stefano (C.F. QRNSFN71P14F205L) nato a Milano e residente in Genova, via Romana di Quarto, 52/32, Ronzitti Giacomo (C.F. RNZGCM50C30L113E) nato a Termoli (CB) e residente in Genova, via Beata Chiara, 7/2, Avv. Russo Giovanni (C.F. RSSGNN32C20I480Q) nato a Savona ed ivi residente in via S. Francesco d'Assisi 9/5, Dott. Sansa Adriano (C.F. SNSDRN40M27G778A) nato a Pola e residente in Genova, Via Sant'Ilario, 62, Turchi Patrizia (C.F. TRCPRZ59B68I480B) nata a Savona ed ivi residente in via Pia 8 s. dx. int. 4, Urbani Giovanni (C.F. RBNGNN23S03L736L) nato a Venezia e residente in Savona, Corso Colombo, 3/2, rappresentati e difesi come da mandato in calce al presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Felice Besostri (C.F. BSSFCC44D23M172R) del foro di Milano e dall'Avv. Gabriella Branca (C.F. BRNMGB57E53H787Z) del foro di Savona, nata a San Canzian d'Isonzo (GO), residente in Savona, via Carruggio, 1, dall'Avv. Arturo Flick (C.F. FLCRTR75P12D969D) del foro di Genova, nato a Genova ed ivi residente in Salita Giusti 7/11, dall'Avv. Vincenzo Paolillo (C.F. PLLVCN39H21E463O) del foro di Genova, nato a La Spezia e residente in Genova, Via Acquarone 56/7 sc. ds., dall'Avv. Dario Rossi (C.F. RSSDRA65T13G224J) del foro di Genova, nato a Padova e residente in Genova, via Giustiniani, 9/32 e dall'Avv. Sandro Valbusa (C.F. VLBSDR65C08D969C) del foro di Genova, nato a Genova ed ivi residente in via Ravecca, 5/9, i quali avvocati (ad eccezione dell'avv. Felice Besostri) agiscono anche in proprio e stanno in giudizio anche personalmente ai sensi dell'art. 86 codice di procedura civile tutti i cittadini/e elettori/trici, iscritti/e nelle liste dei comuni compresi nel distretto della Corte d'Appello di Genova, tutti elettivamente domiciliati in Genova, Piazza Cattaneo, 26/11, presso lo studio dell'avv. Dario Rossi, parte attrice;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri (P.I. 80188230587), in persona del presidente pro tempore, e Ministero dell'interno (P.I. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato di Genova, legale domiciliataria in Genova, Viale Brigate Partigiane, 2, parte convenuta. In fatto e in diritto osserva Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2015, i sig.ri Sergio Acquilino, Andrea Airoldi, Francesco Astengo, Simonetta Astigiano, Mauro Barberis, Sergio Battelli, Waldemaro Flick, Paolo Gallizia, Giunio Luzzatto, Giorgio Pagano, Luca Pastorino, Giovanni Battista Pastorino, Stefano Quaranta, Giacomo Ronzitti, Giovanni Russo, Adriano Sansa, Patrizia Turchi, Giovanni Urbani nella qualita' di cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del comune di Genova hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno chiedendo al Tribunale di Genova: «1) previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalita' di alcune norme - articoli 1, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e i);

2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 21, 25 capoversi «art. 83» (commi 1, numeri 3, 5 e 8, 2, 3, 4, 5 e 6 della novella), e «83-bis» (comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 della novella), 26, cpv «Art. 84, 29, 30, 31, 32, 33, 35, e 36;

4, comma 1, della legge n. 52/2015 (in Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2015, recante il titolo Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati), trasfuse nei novellati articoli 1, 2, 3, 4, 11, 14-bis, 18-bis, 19 comma 1, 31 comma 2 e 2-bis, 59-bis, 83, 83-bis, 84, Rubrica Titolo VI, 92, 93, 93-bis, 93-ter, 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, nonche' dell'art. 14, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, degli articoli 1, 3 decreto legislativo n. 122/2015 (in G.U. n. 185 dell'11 agosto 2015), delle tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 e limitatamente agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, come modificati dall'art. 4 settimo e ottavo comma della legge n. 270 del 21 dicembre 2005 - che tutte vengono dedotte tramite il presente atto e di cui in prosieguo, nonche' della stessa legge n. 52/2015 nella sua interezza per errare in procedendo e irragionevolezza - stante che il loro accoglimento non produrrebbe in ogni caso alcun vuoto normativo - ritenuto che il giudizio stesso non potra' essere definito a prescindere dalle risoluzioni delle questione medesime in quanto rilevanti e non manifestamente infondate;

2) accertare e dichiarare di conseguenza il diritto delle parti ricorrenti, cittadini/e italiani/e ed elettori/trici iscritti/e nelle liste elettorali dei Comuni compresi nel distretto della Corte d'appello di Genova, di esercitare il loro diritto di voto libero uguale personale e diretto cosi' come costituzionalmente garantito dal combinato disposto di cui agli articoli 1, commi primo e secondo, 2, 3, 6, 10, 11, 48, secondo e quarto comma, 49, 51 primo comma, 56 primo e terzo comma, 58 primo comma, 64, 67, 72 quarto comma, 76, 77, 92, 114, 117 primo comma, 122, secondo comma e 138 della Costituzione italiana vigente e dall'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, norme tutte violate dalle leggi nn. 52/2015 e 270/2005, cio' anche alla luce dei principi affermati con le sentenze n. 1/2014 della Corte costituzionale e n. 8878/2014 della Sezione prima della Corte di cassazione. 3) accertare e dichiarare di conseguenza che l'applicazione delle norme qui oggetto di censura e di cui alle leggi n. 52/2015 e n. 270/2005 produrrebbe gravi lesioni a tale loro diritto. 4) con compensazione delle spese in quanto i ricorrenti agiscono per un interesse personale e non privato, come cittadini interessati alla regolarita' del procedimento elettorale ed al rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti in materia nuova». A sostegno della domanda gli attori, premessa la loro qualita' di essere cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi del distretto della Corte di appello di Genova e di aver in tale veste il diritto di esercitare il voto nelle forme e con regole compatibili col dettato costituzionale hanno denunciato l'illegittimita' costituzionale della legge 6 maggio 2015 n. 52 - asseritamente promulgata in elusione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge 270/2005) - in ragione di quattordici motivi: 1) error in procedendo, per violazione dell'art. 72 comma 1 e 4 Cost. e dei regolamenti parlamentari in materia elettorale e costituzionale per illegittimita' della procedura di approvazione;

2) irrazionalita' della norma relativa all'attribuzione del premio di maggioranza alla (unica) lista che ottiene almeno il 40% dei voti, senza statuire cosa accada nel caso in cui due liste raggiungano il 40% dei voti;

3) irragionevolezza, contraddittorieta' rispetto ai fini (dichiarati dalla stessa riforma) di stabilita' e governabilita', in particolare nell'ipotesi il ballottaggio sia vinto da una lista arrivata seconda al primo turno, con esiti peculiari sul piano della legittimazione politica della stessa;

4) illegittimita' degli articoli 1 e 2 della legge n. 52/2015, per violazione dell'art. 138 Cost., posto che tale legge avrebbe modificato la forma di Governo da parlamentare a presidenziale, senza rispettare l'iter prescritto per la revisione costituzionale;

5) relativo al «premio di maggioranza», con lesione del diritto al voto personale, uguale, libero e diretto: la legge n. 52/2015 sarebbe in contrasto con quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1/2014, laddove si prevede l'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista che abbia ottenuto la vittoria al primo turno, conseguendo il 40 % dei voti, essendo irragionevolmente sproporzionato il rapporto tra i voti, tenuto conto che ottenuti ed i seggi attribuiti grazie al suddetto premio, con conseguente lesione del principio di uguaglianza dei voti;

6) relativo alla norma disciplinante il turno di ballottaggio, con lesione del diritto al voto personale, uguale, libero e diretto, in contrasto con quanto statuito dal Giudice delle leggi nel 2014: il meccanismo di attribuzione dei voti mediante ballottaggio tra le liste che abbiano ottenuto, al primo turno, le due maggiori cifre elettorali nazionali...

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