n. 265 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 2016 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE nella persona della dott.ssa Monica Pacilio, decidendo sul ricorso ex art. 702-bis codice di procedura civile proposto da: Federico Simeoni con l'avv. Sbisa' Giuseppe;

Paolo Fontanelli con l'avv. Sbisa' Giuseppe;

Luigi Del Piccolo con l'avv. Sbisa' Giuseppe;

Giancarlo Castellarin con l'avv. Sbisa' Giuseppe;

Marco Greatti con l'avv. Sbisa' Giuseppe;

Luca Campanotto con l'avv. Sbisa' Giuseppe;

Contro: Ministero dell'interno (C.F. 80025500325) con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Trieste;

Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587) con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Trieste;

letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente ordinanza. I ricorrenti hanno attivato il procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis e ss. codice di procedura civile), evocando in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno chiedendo che fosse accertato che il loro diritto di «votare conformemente alla Costituzione» e' leso da alcune norme della legge elettorale n. 52 del 6 maggio 2015 (il c.d. Italicum), cosi' come sostituite o modificate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957. Hanno allegato di essere cittadini italiani friulanofoni iscritti alle liste elettorali. I ricorrenti hanno argomentato in ordine alla sussistenza del loro attuale interesse ad agire tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma I, lettera c) della legge n. 52 del 2015 che dispone: «la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016» evidenziando che la legge e' stata promulgata ed e' entrata in vigore e, inoltre, con la promulgazione del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, la legge ha avuto parziale attuazione, con la suddivisione dell'Italia in circoscrizioni e collegi. In forza dell'art. 2, comma 36 della legge n. 52 del 2016, le disposizioni ritenute lesive del proprio diritto di voto avrebbero trovato applicazione in occasione delle «prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge». Dunque i ricorrenti evidenziano che le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento saranno regolate da tali disposizioni e che sussiste il loro interesse attuale a vederne accertata la contrarieta' a Costituzione, prima ancora che vengano indette elezioni dato che la semplice entrata in vigore del testo di legge contestato comportava di per se' la lesione del diritto di voto. Indicate specificamente le norme di legge e i parametri costituzionali ritenuti violati hanno concluso in via preliminare per l'accertamento della violazione del loro diritto di voto, previa rimessione delle questioni cosi' sollevate alla Corte costituzionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno si sono costituiti concludendo per l'infondatezza e l'inammissibilita' del ricorso, che deriverebbe dal fatto che con il ricorso si intende porre in discussione le scelte politiche del legislatore. Hanno eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 codice di procedura civile in quanto la nuova legge elettorale non era ancora entrata in vigore, essendo applicabile a decorrere dal 1° luglio 2016 e non potendosi, pertanto postulare che una norma di legge non entrata in vigore possa ledere un diritto. Motivi della decisione I. Va preliminarmente affrontata la questione dell'inammissibilita' e dell'interesse ad agire. Quanto alla prima, deve evidenziarsi che l'ammissibilita' di un'azione puo' riguardare l'esistenza dei presupposti o le condizioni di un'azione. La possibilita' di sindacare le scelte legislative puo' assumere invece rilevanza per vagliare la fondatezza o meno della domanda e non anche per la sua ammissibilita'. Per quanto concerne l'interesse ad agire, poiche' la legge n. 52 del 2015 e' applicabile a partire a partire dal 1° luglio 2016 (come disposto dall'art. 2, comma 36), non puo' porsi in discussione l'interesse delle parti all'accertamento richiesto. Una volta emesso il decreto di convocazione dei comizi elettorali, non vi sarebbe piu' uno spazio di tutela effettiva per l'elettore che non potrebbe ottenere pronunce giurisdizionali che incidano sulle elezioni, anche se svolte sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali (tale e' appunto la situazione che si e' verificata nel giudizio che ha portato alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014). II. Va ora affrontata la questione della rilevanza nel giudizio a quo delle questioni di costituzionalita'. Sovviene in ausilio la Corte costituzionale, che ha osservato come «la circostanza che la dedotta incostituzionalita' di una o piu' norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni volta sia individuabile nel giudizio principale un separato e distinto dalla questione (o delle questioni) di legittimita' costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi» «anche allo scopo di scongiurare la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo su taluni atti legislativi (sent. n. 59 del 1957, sent. n. 4 del 2000, sent. n. 1 del 2014). Nel caso di specie tale condizione e' soddisfatta perche' il petitum oggetto del giudizio principale e' costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto azionato, in ipotesi condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale. Deve pertanto escludersi, anche nel presente caso, che la proposta questione di costituzionalita' esaurisca in se' ogni aspetto della controversia di merito. III. Il Parlamento ha approvato (in prima deliberazione al Senato nella seduta del 13 ottobre 2015 e dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e, in seconda deliberazione, dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016) un testo di legge di riforma costituzionale, sottoposto a referendum, ex art. 138 Costituzione. La riforma costituzionale attualmente in itinere prevede, per quanto di rilievo nel presente procedimento, il superamento del c.d. bicameralismo perfetto con l'adozione di un bicameralismo «differenziato» che conferma l'articolazione del Parlamento in due rami, la Camera dei deputati e il Senato, ma che nel nuovo assetto avranno composizione diversa e funzioni in gran parte non coincidenti e, in particolare, non parteciperanno piu' in modo paritario alla funzione legislativa. Poiche' tali norme non sono entrate in vigore, deve ritenersi persistente l'interesse ad agire delle parti. IV. Si passera' ora alla verifica della manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Su di esse vi e' stata gia' una pronuncia alla quale questo giudice ritiene di uniformarsi, condividendone pienamente le argomentazioni (ordinanza Tribunale Torino, Sez. I, 5 luglio 2016). La parte ricorrente denuncia l'illegittimita' costituzionale di diverse disposizioni della legge elettorale n. 52 del 6 maggio 2015 in relazione a piu' articoli della Carta costituzionale. Le censure sono articolate in quattordici motivi che saranno esaminati in modo separato (ad eccezione dei motivi 4 e 12, nonche' 10 e 13, che saranno, invece, esaminati «a coppie», per ragioni di chiarezza), incominciando da quelli che il Tribunale ritiene essere manifestamente infondati (numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13), per trattare infine i motivi 6 e 8, rispetto ai quali il dubbio di illegittimita' non appare manifestamente infondato. Secondo i ricorrenti la legge n. 52 del 2015 sarebbe incostituzionale perche' approvata con una procedura diversa da quella prevista per la legge elettorale dalla Carta costituzionale all'art. 72, comma 4, e precisamente con l'adozione da parte del Governo del sistema della c.d. «questione di fiducia» ex art. 116 Regolamento parlamentare;

la procedura di approvazione della legge con «riserva di assemblea» prevista dalla norma costituzionale citata sarebbe incompatibile con la procedura prevista dall'art. 116 Regolamento parlamentare. La questione e' manifestamente infondata. Invero, l'art. 72 prevede al primo comma che «Ogni disegno di legge, presentato a una Camera e', secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale»;

al terzo comma prevede che «Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il quarto comma prevede che «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale ...». Ritengono i ricorrenti che per la legge elettorale non possano essere adottate procedure diverse da quella definita «normale» dall'art. 72 Costituzione che prevede l'esame diretto del testo da parte della Camera, con approvazione articolo per articolo e votazione finale. La procedura speciale prevista dall'art. 116 Regolamento della Camera, in quando si discosterebbe da tale paradigma, non potrebbe essere applicata per la formazione della legge elettorale, non avendo il Governo, in questo caso, la corrispondente prerogativa. E' noto che per gli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 52 del 2015 il Governo ha effettivamente posto la c.d. «questione di fiducia» cosi' adottando, alla Camera, la procedura prevista dal Regolamento parlamentare all'art. 116, comma 4 che prevede, quanto alla procedura per il «mantenimento di un articolo», che la votazione avvenga sul...

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