n. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO Sezione 34 riunita con l'intervento dei signori: Targetti Riccardo, Presidente;

Guida Luigi, relatore;

Malacarne Marta Chiara, giudice, ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 2484/2015 depositato il 14 aprile 2015, avverso la sentenza n. 7622/2014, Sezione 41 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;

Contro: Agente di riscossione Milano Equitalia Nord S.P.A., difeso da Papa Malatesta Alfonso Maria, piazza Barberini, 12 - 00100 Roma;

proposto dagli appellanti: Dolce &

Gabbana Trademarks Srl con socio unico, (gia' GADO Srl con socio unico) - via Carlo Goldoni n. 10 - 20129 Milano - MI, difeso da Boccalatte Gianluca, dr. David Secondo Domizioli, corso Europa, 2 - 20155 Milano - MI, difeso da Briguglio Eugenio, dr. Davide Secondo Domizioli, corso Europa, 2 - 20149 Milano - MI;

atti impugnati: cartella di pagamento n. 06820110408249309 IRES-ALTRO 2004. Ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, cosi' come modificalo dall'art. 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nel procedimento n. 2484/15 R.G.A. tra le parti: Dolce &

Gabbana Trademarks s.r.l. con socio unico, (gia' GADO s.r.l. con socio unico);

Equitalia Nord s.p.a.;

per l'annullamento della cartella di pagamento n. 068 2011 04082493 09, recante imposte iscritte a ruolo (ruolo 2011/003072) IRPEG/IRAP anni 2004 e 2005, oltre interessi, a seguito di decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Nel dettaglio, le cifre riportate nell'atto impugnato: anno 2004: imposte e interessi iscritti a ruolo €

3.522.572,53;

compensi di riscossione €

163.799,62;

anno 2005: imposte e interessi iscritti a ruolo €

5.994.784,70;

compensi di riscossione €

278.757,48;

totale importo dei compensi di riscossione: per pagamento entro i sessanta giorni €

442.557,10;

per pagamento oltre i sessanta giorni €

856.562,16. Svolgimento del procedimento Dolce &

Gabbana, ricevuta la cartella di pagamento, provvedeva al pagamento delle somme dovute e proponeva ricorso nei confronti di Equitalia Nord per l'annullamento della cartella nella parte in cui veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di compensi di riscossione. Poiche' il pagamento della somma dovuta avveniva entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, l'entita' del compenso di riscossione ammontava alla (peraltro non certo irrilevante) somma di €

442.557,10, puntualmente versata e di cui la contribuente chiedeva la restituzione. Nel ricorso Dolce &

Gabbana eccepiva l'illegittimita' della cartella perche' applicava retroattivamente l'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 che, nelle successive modificazioni, e' in vigore a partire dal 1° gennaio 2009. Come si e' infatti visto, i tributi omessi a cui si riferisce la pretesa di Equitalia risalgono ad anni di imposta precedenti. In subordine la contribuente eccepiva l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione di legge. Equitalia si costituiva, ricordando che l'entita' del compenso di riscossione e' determinato per legge e si applica (come in questo caso) alle cartelle emesse dopo il 31 dicembre 2008 e chiedeva quindi il rigetto del gravame. La Commissione tributaria provinciale di Milano - Sezione 41 - con sentenza n. 7622/41/14 del 2 aprile 2014 - 19 settembre 2014, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in €

2.000,00. La contribuente impugnava la sentenza per illegittimita' ed infondatezza: in via principale, perche' - stabilita la natura sanzionatoria dei compensi di riscossione - doveva essere dichiarata l'irretroattivita' del «nuovo» art. 17, che, come detto, e' entrato in vigore dal 1° gennaio 2009;

in via subordinata perche' non ravvisava nella norma applicata al caso dedotto la violazione di principi costituzionali. L'appellante chiedeva dunque a questa Commissione regionale tributaria di sospendere il presente giudizio in attesa che la Corte...

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