n. 261 ORDINANZA 5 - 20 novembre 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con due ordinanze del 7 marzo 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 106 e 107 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;

che il medesimo giudice ha inoltre sollevato - in riferimento all'art. 76 Cost. - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, recanti la disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei Tribunali amministrativi regionali;

che, in primo luogo, il giudice rimettente denuncia l'illegittimita' dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010, il quale prevede la devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti, emessi dall'autorita' di polizia, relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;

che in particolare - con due ordinanze di analogo tenore - il rimettente, richiamando le motivazioni contenute in precedenti ordinanze di rimessione del medesimo giudice, ha ritenuto che l'art. 135, comma 1, lettera q-quater), violi in primo luogo l'art. 3 Cost. sotto il...

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