n. 259 ORDINANZA 9 novembre - 5 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nonche' degli artt. 10, comma 5, e 11, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), promosso dal Tribunale ordinario di Prato nel procedimento a carico di F.M., con ordinanza del 31 marzo 2015, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 2015 (r.o. n. 171 del 2015), il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nonche' degli artt. 10, comma 5, e 11, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili);

che le questioni di legittimita' costituzionale sono state sollevate nell'ambito di un giudizio penale nel quale si procede nei confronti di F.M. per il reato «di cui all'art. 2 L. 638/83»;

che il giudice a quo ha condiviso le argomentazioni della difesa dell'imputato, dubitando, in particolare, della legittimita' costituzionale dell'omessa previsione, in favore dell'imputato dichiarato assente, della notificazione dell'estratto della sentenza, che in passato era prevista per l'imputato dichiarato contumace, a fronte della comunicazione oggi contemplata solo in favore del procuratore generale presso la corte d'appello;

che, a parere del giudice rimettente, «[a]ppare evidente» la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale, essendo stato l'imputato dichiarato assente, sicche' «con l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 la sentenza che verra' emessa» al termine del processo «potrebbe non essere comunicata all'assente ma solo al Procuratore generale»;

che, a giudizio del tribunale rimettente, il vulnus ai parametri costituzionali innanzi richiamati risiederebbe nel fatto che la posizione dell'imputato assente «viene ad essere peggiore di quella di un contumace della precedente previsione e peggiore di quella del Procuratore generale», con conseguente «palese contrasto» con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto il legislatore avrebbe trattato, con la modifica legislativa introdotta dalla legge n. 67 del 2014, in maniera differente...

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