n. 258 ORDINANZA 9 novembre - 5 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n. 150), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2011, n. 187 (Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio), promosso dal Tribunale ordinario di Gela nel procedimento penale a carico di P.G. ed altri, con ordinanza del 3 novembre 2015, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto che, con ordinanza del 3 novembre 2015 (r.o. n. 31 del 2016), il Tribunale ordinario di Gela, in composizione monocratica, in funzione di giudice del dibattimento penale, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n. 150), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2011, n. 187 (Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio), nella parte in cui vieta ai magistrati, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita', di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del codice di procedura penale;

che il giudice rimettente riferisce, preliminarmente, di essere magistrato nominato con decreto del Ministro della giustizia 2 maggio 2013 - e dunque non ancora in possesso della prima valutazione di professionalita' - «tabellarmente» destinato alla trattazione dei procedimenti penali monocratici per reati per cui si procede con citazione diretta, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.;

che lo stesso rimettente segnala di essere assegnatario di un ruolo ove sono confluiti anche procedimenti - tra i quali quello oggetto del giudizio a quo, a carico di otto imputati, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis del codice penale, ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) - gia' assegnati a magistrati con maggiore anzianita', tramutati ad altri uffici, e relativi a reati per i quali l'azione penale non e' stata esercitata attraverso la citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.;

che il giudice a quo, in punto di rilevanza, evidenzia come gli risulti preclusa la possibilita' di procedere nelle attivita' dibattimentali, poiche' l'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 dispone che «[i] magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al...

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