n. 255 SENTENZA 22 novembre - 6 dicembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 147, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, nel procedimento vertente tra Curatela Fallimento Etty Mancini Moda srl e E. T. Moda Fashion srl, G. R. in proprio e in qualita' di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, con ordinanza 31 marzo del 2015, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di una procedura fallimentare relativa ad una societa' a responsabilita' limitata - nel contesto della quale il curatore aveva chiesto l'estensione del fallimento nei confronti di altra societa' a responsabilita' limitata e di una impresa individuale, sul presupposto dell'esistenza di una societa' di fatto tra tali soggetti - l'adito Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, ed ha per cio' sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Secondo il rimettente, la norma denunciata - nel ricollegare alla dichiarazione del «fallimento di un imprenditore individuale» la possibilita' del fallimento in estensione di altro soggetto (persona fisica o giuridica) che risulti socio (di fatto) dell'originario fallito - contrasterebbe, appunto, con gli evocati parametri costituzionali, nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti (come nella specie) di una societa' di capitali, non ne consentirebbe, invece, la estensione ad altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o societa'. Con cio', appunto, innescando una irragionevole disparita' di trattamento tra impresa individuale e societa' di capitali agli effetti dell'estendibilita' del...

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