n. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente Ordinanza Sul ricorso numero di registro generale 15376 del 2014, proposto da: Agricola San Lorenzo s.s., Boglione Sergio (impresa individuale), Esercizio attivita' immobiliari s.r.l., Brero Nicoletta (impresa individuale), Entec s.p.a., Fino Giuliano Andrea (impresa individuale), Fratesole s.r.l., Gi.Ma s.r.l., Levante s.r.l., Sant'Anna Energia s.r.l., Vis Solis s.r.l., Bigreco s.r.l., Oberto Mara (impresa individuale), P de P s.r.l., Orion Real Estate s.r.l., Peyracchia F.lli s.s. (societa' agricola), Zoccolera s.s. (societa' agricola), Societa' Agricola Alice s.s., Societa' Agricola Elisabetta s.s., Societa' Agricola Tortone Riccardo e Massimo s.s., Vincenti Paolo (impresa individuale), Ballario Gianluca Luciano s.s. Societa' agricola, Ballario &

Forestello s.r.l., Martinetto Energie s.a.s. di Baravalle Massimo &

C., Azienda agricola Gatti Benito di Gatti Silvio, Fe.De s.r.l., Societa' agricola Allasia Ezio e Racca Alberto, Societa' Agricola RTS s.s., Societa' Agricola Cascina Geuna s.s., Rabbia Susanna (impresa individuale), Etea Energia s.r.l., G.S.E. Graniti Sant'Elena S.r.l., Fornaci Scanu s.p.a., Viglietta Matteo s.p.a., Societa' Agricola La Grangia s.s., Eos s.r.l. societa' agricola, Polluce s.r.l. societa' agricola, Castore s.r.l. societa' agricola, Helios s.r.l. societa' agricola, Damilano Group s.r.l., Delta 5 s.r.l., Iridium Doors s.r.l., SI.A.Z. Siciliana Avicola Zootecnica s.r.l., Fratelli Toselli s.r.l., Autotrasporti Licheri Antonio &

C. s.n.c., Maga s.r.l., Autotrasporti Cavallo Giordano &

Vallauri s.p.a., Oliva Solare s.r.l., 3Energy s.r.l., Galfre' Giacomo s.a.s. di Galfre' Giacomo &

C., Societa' Agricola Agriarina s.r.l., Unicos s.r.l., Giolitti Teresio Alessandro (impresa individuale), Vetroresina s.p.a., Mega Iblea s.r.l., Energy Drive s.r.l., Spitz s.r.l., VPV s.r.l., I.M.A.Z. s.r.l., Societa' Agricola San Luigi s.r.l., Fraschetti Energia s.r.l., Global Agri, Societa' Agricola s.r.l., CA.SA Energy s.r.l., Mega 2 Energy s.r.l., Power Cel s.r.l., Societa' Produzione Energia Pulita - SPEP s.r.l., Rocchetta Sole del Belice s.r.l., EMIC s.r.l., Solaris Societa' Agricola Semplice, Imera Sud Energia s.r.l., Polo Energy s.p.a., Agriterminal s.r.l., Azienda Agricola Valtanaro Societa' Agricola s.s., Societa' Agricola Lancar s.s., Societa' Agricola San Giovanni s.s., Sempre Verde Societa' Agricola s.r.l., Societa' Agricola Belvedere s.s., Societa'. Agricola Buretto Allevamenti s.r.l., Ciemmecalabria s.r.l., Vetreria di Borgonovo s.p.a., Genetika Sunvis s.r.l., Ugo Scotti s.r.l., Domus 21 s.r.l., Fratelli Franchini s.r.l., Industria Raccorderie Cortemaggiore I.R.C. s.p.a., Gesam Energia s.p.a., Brundu s.r.l., Societa' Agricola Solleone s.r.l., Vimak s.r.l., Cravero Ambrogio (impresa individuale), Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell'Arcidiocesi di Fermo, Gullino Import Export s.r.l., Virgilio 1929 s.r.l., iGuzzini Illuminazione s.p.a., Esco Green Energy 6 s.r.l., Green Energy 6 s.r.l., Fratelli Guzzini s.p.a., Societa' Agricola Vallesi Aido e Vallesi Marone s.s., Morica 101 s.r.l. Societa' Agricola, G.S. Energy s.r.l., Autotrasporti Tre Valli s. coop. a r.l., Enal s.r.l., Barale Giuseppe (impresa individuale), Keynet s.r.l., River Immobiliare s.p.a., PKEnergy s.r.l., RKPower s.r.l., Finesso Finanziaria s.p.a., Energy Solar s.r.l., A.F.I.B. s.r.l., Fisienergia s.r.l., Olimac s.r.l., Porta Rossa s.p.a., Brick s.r.l., Pari s.r.l., Industria e Costruzioni s.p.a., Cattolica, s.r.l., Terre Rosse Energy s.r.l., Progettazione Ingegneria Ambientale s.r.l., Silvio Carta s.r.l., Borgna Vetri s.r.l., Scotti s.p.a., Attila s.r.l., Societa' Agricola Nota s.s., Societa' Agricola Sant'Antonio s.s., DAC 2 s.n.c. di Costamagna Walter &

C., TES s.r.l. di Giorgio Trucco e C., Indaco s.r.l., Energrim s.r.l., Soliseo s.r.l., Allevamenti 2000 di Risso Mauro (impresa individuale), Fotovoltaico Porto Ancona s.r.l., Neri Romualdo s.p.a., Ta.Vo.Le.Ra. s.r.l., Eco Sun s.r.l., Le Tortore di Pietracci Laura (impresa individuale), Cisel - Circuiti Stampati per Applicazioni Elettroniche, Lula Project s.r.l., Solinvest 25 s.a.s. di Sineco s.r.l. &

C., Veneto Solare s.r.l., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Valerio Onida, prof. Barbara Randazzo e Carlo Montella, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza della Croce Rossa n. 2/c;

Contro il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Carlo Malinconico, Stefano Malinconico, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284;

Per l'annullamento: del decreto ministeriale 16 ottobre 2014, recante «Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici s.p.a. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Previa, in quanto occorra rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014, in riferimento agli articoli 3, 41 e 77 Cost., nonche' in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 1 protocollo n. 1 CEDU, al trattato sulla Carta europea dell'energia;

e alle norme di diritto europeo comunitario di cui alle direttive n. 2001/77/CE, n. 2009/28/CE e n. 2011/7/UE, al medesimo trattato sulla Carte europea dell'energia sottoscritto anche dall'Unione europea, nonche' al principio di libera circolazione dei capitali e all'art. 63 TFUE, agli articoli 16, 17 e 37 della Carta fondamentale dei diritti dell'UE, nonche' ai principi europei comunitari di effettivita', di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;

Ovvero, in alternativa, per l'annullamento degli anzidetti provvedimenti «in quanto contrastanti con le norme di diritto europeo comunitario direttamente applicabili di cui alle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, disapplicando l'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014;

Previo, in quanto occorra, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

I) Rilevato in fatto. Con ricorso notificato il 4 dicembre 2014 (ritualmente depositato), le societa' e gli imprenditori in epigrafe, nel premettere di essere tutti titolari di uno o piu' impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW e di altrettante convenzioni ventennali stipulate con il Gestore dei servizi energetici per il riconoscimento della tariffa incentivante prevista per l'energia elettrica da conversione fotovoltaica della fonte solare, hanno chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali del 16 e del 17 ottobre 2014 con cui e' stata data attuazione all'art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91/2014. Illustrati gli scopi generali del regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituente parte qualificante delle politiche energetiche e ambientali europee e nazionali, ed evidenziati i molteplici benefici dell'intervento pubblico per le piccole e medie imprese e agricole, essi hanno esposto gli effetti pregiudizievoli della «rimodulazione» degli incentivi prevista dall'art. 26, commi 2 e 3, cit. e dai menzionati atti applicativi - venutisi ad aggiungere ad altre misure penalizzanti (quali: l'assoggettamento a partire dal 2011, alla c.d. Robin Tax;

l'eliminazione dal 2014 del «prezzo minimo garantito»;

la qualificazione, operata dall'amministrazione finanziaria a far tempo dal 2013, degli impianti fotovoltaici come beni immobili, con applicazione anche di IMU e TASI) - e hanno prospettato l'illegittimita', in via derivata e in via autonoma, dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi: 1. Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge n. 91/2014 per violazione degli articoli 3 e 41 Cost.: la normativa sopravvenuta contenuta nei commi 2 e 3 dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 si porrebbe in contrasto con i principi posti a base del sistema di incentivazione (decreto legislativo n. 28/2011, attuativo della dir. 2009/28/CE), alla luce della drastica riduzione della misura degli incentivi spettanti agli operatori, non piu' correlati al «costo dell'investimento»;

la legge avrebbe cioe' operato una modifica unilaterale in pejus del rapporto contrattuale (con radicale alterazione dell'equilibrio economico del rapporto nel caso di ricorso alla leva finanziaria), consistendo in un intervento sostanzialmente retroattivo (in quanto incidente su rapporti di durata gia' costituiti);

di qui, la violazione del legittimo affidamento tutelato sia dall'art. 3 sia dall'art. 41 Cost. (come ritenuto da pacifica giurisprudenza costituzionale), con ulteriore irragionevolezza derivante dall'esonero degli enti locali e delle scuole previsto dall'art. 22-bis del...

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