n. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Sezione lavoro Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 26 luglio 2016 la seguente ordinanza;

Rilevato in fatto Con ricorso monitorio depositato in data 26 aprile 2016 la societa' Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. ha agito nei confronti di Segata Mariangela vantando il credito di €

63.414,77 (al netto delle contribuzioni previdenziali, fiscali e assistenziali e al lordo della trattenuta di €

48,81 relativa all'addizionale 2014), a titolo di ripetizione delle somme versate in relazione al periodo 8 luglio 2013 (data del licenziamento) - 22 aprile 2015 (data della sentenza del tribunale che, ai sensi dell'art. 1 comma 51 e segg. legge 28 giugno 2012, n. 92, aveva accolto l'opposizione proposta da Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. avverso l'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012, pronunciata in data 28 gennaio 2014, con cui il giudice della fase sommaria aveva, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge 20 maggio 1970, n. 300, annullato il licenziamento per giusta causa intimato a Segata Mariangela in data 8 luglio 2013 e ordinato la reintegrazione - sentenza confermata dalla Corte d'appello e passata in giudicato). In data 2 maggio 2016 il ricorso monitorio e' stato accolto con decreto ingiuntivo n. 110/2016. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2016 Segata Mariangela ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la ripetibilita' delle somme, pari a complessivi €

40.332,60, versate in relazione al (solo) periodo 28 gennaio 2014 (data dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012, con cui il giudice della fase sommaria aveva, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge n. 300/1970, annullato il licenziamento per giusta causa, intimato a Segata Mariangela in data 8 luglio 2013, e ordinato la reintegrazione) - 22 aprile 2015 (data della sentenza del tribunale, che, ai sensi dell'art. 1 comma 51 e segg. legge n. 92/2012, aveva accolto l'opposizione proposta da Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. avverso detta ordinanza), [mentre nulla ha eccepito in ordine alla ripetibilita' delle somme (pari a complessivi €

23.081,17) percepite in relazione al periodo 8 luglio 2013 (data del licenziamento) - 28 gennaio 2014 (data dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012, con cui il giudice della fase sommaria aveva, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge n. 300/1970, annullato detto licenziamento e ordinato la reintegrazione)]. A sostegno dell'opposizione Segata Mariangela ha allegato che, in relazione al periodo 28 gennaio 2014 (data dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012) - 22 aprile 2015 (data della sentenza ex art. 1 comma 51 e segg. legge n. 92/2012 di accoglimento dell'opposizione) la societa' Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. le aveva spontaneamente corrisposto la retribuzione, senza pero' utilizzare la controprestazione offerta dalla lavoratrice, di talche' ella era rimasta a disposizione del datore di lavoro (cosi' testualmente a pag. 5 del ricorso in opposizione: «Se in qualsiasi momento dei tredici mesi in discussione Cassa Rurale di Trento avesse richiamato immediatamente la Segata a riprendere il proprio servizio, quest'ultima avrebbe dovuto essere pronta e per tale ragione, in questa situazione, non vi e' alcun dubbio che non poteva trovare occupazione alternative»). Quindi la questione sottesa alla controversia consiste nello stabilire se siano ripetibili (tesi dell'ex datore ricorrente in via monitoria) o meno (tesi dell'ex lavoratrice opponente) le somme, pari a complessivi €

40.332,60, che la Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. ha spontaneamente corrisposto a Segata Mariangela, senza pero' utilizzare la controprestazione offerta dalla lavoratrice, in relazione al periodo intercorrente tra la data dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012 (28 gennaio 2014), con cui il giudice della fase sommaria aveva, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge n. 300/1970, annullato il licenziamento per giusta causa intimato a Segata Mariangela in data 8 luglio 2013 e ordinato la reintegrazione, e la data della sentenza (22 aprile 2015), che, ai sensi dell'art. 1 comma 51 e segg. legge n. 92/2012, aveva accolto l'opposizione proposta da Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. avverso detta ordinanza. Ritenuto in diritto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 comma 4 legge 20 maggio 1970, n. 300, come novellato dall'art. 1 comma 42 lettera b) legge 28 giugno 2012, n. 92 («Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro...

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