n. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 agosto 2011 -

TRIBUNALE DI TRIESTE Sezione Civile ORDINANZA Nella causa tra il sig. D. B., rappresentato e difeso dall'avv. William Crivellari, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 21, Ricorrente. Contro Prefettura di Trieste, in persona del Prefetto in carica pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, piazza Dalmazia n. 3, Trieste, Resistente. Conclusioni delle parti: Per il ricorrente: «L'annullamento ovvero la disapplicazione del provvedimento del Prefetto di Trieste, notificato il 7 settembre 2010, con il quale viene disposta la revoca della patente di guida e il divieto di conseguire un nuovo titolo di guida prima di tre anni per violazione del principio di legalita' di cui all'art. 1, legge n. 689/81, nonche' per difetto dei presupposti di cui all'art. 120 C.d.S., stante l'impossibilita' di estendere in malam partem le ipotesi di revoca anche alle sentenze di patteggiamento che la norma non contempla espressamente. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento». Per la resistente: «che Codesto Ill.mo Tribunale voglia, contrariis reictis, dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso di parte attrice e per l'effetto confermare il provvedimento prefettizio. Con vittoria delle spese di lite del presente grado». Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale di cui all'udienza del 21 luglio 2011, letti gli atti ed esaminata la documentazione, provvede come di seguito. Premesso Con ricorso in riassunzione in opposizione a sanzione amministrativa ex legge n. 689/81, il sig. D. B., chiedeva al Tribunale civile di Trieste l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Trieste di revoca della patente di guida dd. 7 giugno 2010, notificato allo stesso in data 7 settembre 2010. Esponeva, in particolare, l'opponente che al medesimo, per essere stato condannato a pena «patteggiata» con sentenza del Tribunale di Trieste n. 460/08 del 17 novembre 2008, divenuta irrevocabile in data 13 febbraio 2009, per violazione dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, veniva notificato il provvedimento di revoca della patente di guida. In particolare, il Prefetto, nel disporre la revoca del titolo di guida dell'opponente disponendo che lo stesso non potesse conseguire un nuovo titolo di guida prima che siano trascorsi tre anni dalla data di irrevocabilita' della sentenza citata, richiamava nel provvedimento de quo l'art. 120 del C.d.S., cosi' come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94. Avverso il provvedimento prefettizio il sig. B. proponeva ricorso, ex art. 204-bis decreto legislativo n. 285/1992 e art. 22 legge n. 689/81, dinanzi al Giudice di Pace di Trieste, con domanda di sospensiva. All'udienza del 15 ottobre 2010, il Giudice di Pace di Trieste dichiarava la propria incompetenza per materia, per cui riteneva invece competente il Tribunale di Trieste, assegnando al ricorrente termine di tre mesi per la riassunzione del ricorso avanti al Giudice competente. Ricorrendo in riassunzione dinanzi al Tribunale di Trieste, l'opponente, ricordando la giurisprudenza della S.C. in tema di giurisdizione, sul punto, del Giudice ordinario, invocava la violazione di legge con riferimento all'art. 1, legge n. 689/81, secondo la quale nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, ricordando la giurisprudenza della S.C. in merito. Osservava, la difesa del sig. B., che nel caso in esame il Prefetto aveva ritenuto di procedere alla revoca della patente di guida sulla base dell'art. 120 C.d.S., cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. A della legge n. 94/2009, che ha «aggiunto» tra i soggetti ai quali puo' essere revocata la patente di guida (delinquenti abituali, professionali o per tendenza e altri indicati all'art. 1 della norma previgente) anche le persone condannate per i reati di cui agli artt...

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