n. 252 ORDINANZA 3 - 7 novembre 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento vertente tra A.G.L.J. ed altri, quali esercenti la potesta' genitoriale sul minore M.M.K.Z., e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 24 dicembre 2012, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che, con ordinanza del 24 dicembre 2012, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui subordinano la concessione della pensione di inabilita' e dell'indennita' di accompagnamento, agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo che sia attestata dal possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita', oltre all'esigenza di superare il test di lingua italiana»;

che il giudice a quo premette di essere stato investito da...

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