n. 249 SENTENZA 4 ottobre - 25 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)», nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-22 luglio 2015, depositato in cancelleria il 29 luglio 2015 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 21 luglio 2015 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 29 luglio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento agli artt. 41, 42, 43 e 117, primo comma, secondo comma, lettere h), m) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, ed agli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)». La disposizione inserisce nella legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), dopo l'art. 1, l'art. 1.2, censurato nei primi due commi dal seguente tenore: «1. Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'" (Testo A), anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-quinquies del medesimo DPR, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualita' dell'aria, nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori. 2. Fatte salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l'integrita' fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all'aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d'esercizio secondo l'allegata Tabella A) e le note per condotte con categoria di posa "B"». 1.1.- Con specifico riferimento alla parte in cui l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015 inserisce il comma 1 dell'art. 1.2 della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008 - il quale prevede che le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti ivi indicati sono localizzate nelle zone industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori, con conseguente incompatibilita' in aree diverse da queste ultime -, il contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere h), m) ed s), Cost., ad avviso del ricorrente, deriverebbe dalla predeterminazione dell'esito negativo delle istanze di autorizzazione eventualmente proposte dai soggetti interessati per la localizzazione di centrali di spinta, in aree diverse da quelle industriali, con conseguente superamento dei limiti imposti al potere normativo regionale. Esso, inoltre, violerebbe il terzo comma dello stesso art. 117 Cost., in quanto la disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas rientra nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di potesta' legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Viene rammentato il dettato normativo di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo...

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