n. 249 SENTENZA 24 ottobre - 1 dicembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», promosso dalla Commissione tributaria regionale del Lazio nel procedimento vertente tra M.L. F. e l'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale di Roma, con ordinanza del 16 dicembre 2016, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di M.L. F., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato Mariano Buratti per M.L. F. e l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 16 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», il quale prevede che «La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato e' aggiornato secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima». 1.1.- A parere del collegio tributario regionale, dal complessivo quadro normativo emergerebbe che il classamento e' un'operazione che interessa necessariamente una singola unita' immobiliare, come tale sarebbe quindi difficilmente conciliabile con la previsione di una revisione del classamento per intere microzone motivata da scostamenti tra valori di mercato e valori catastali. Infatti, il classamento andrebbe ad inquadrare caratteristiche specifiche, vale a dire identita', natura e qualita', di singole unita' immobiliari, le quali restano le stesse, salvo trasformazioni specifiche avvenute tramite opere di risanamento o di ristrutturazione, per le quali e' previsto il meccanismo di cui al comma 336 del medesimo art. 1 della legge n. 311 del 2004. Il rimettente sostiene che il riclassamento disciplinato dal censurato comma 335, in quanto «collegato ai soli valori di mercato di zona e senza modificazioni nella realta' si porrebbe inevitabilmente in contrasto con la capacita' contributiva dei singoli» e quindi con l'art. 53 Cost. Infatti, pur non essendo un vero e proprio atto di imposizione fiscale, inciderebbe tuttavia sulla rendita del bene ed avrebbe effetti sull'imposizione diretta e su quella locale. Sarebbe altresi' ravvisabile la violazione dell'art. 3 Cost., perche' il singolo contribuente si troverebbe «irrazionalmente esposto a rivalutazione del proprio bene in relazione alla significativa rivalutazione di beni altrui sol perche' situato in una "microzona" oggetto di attenzione da parte del Comune, con disparita' di trattamento rispetto ad altre "microzone", pur significati[va]mente da rivalutare, ma non oggetto di richiesta da parte del comune medesimo all'Agenzia del territorio»...

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