n. 248 SENTENZA 9 - 25 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dalla Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra la Regione Calabria e A.G., con ordinanza del 21 gennaio 2016, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di costituzione di A.G., depositato fuori termine;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 21 gennaio 2016, la Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). La disposizione censurata prevede che «[n]el caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, e' assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l'attivita' che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria». Il rimettente riferisce che la signora A.G., assunta dall'Associazione di Divulgazione Agricola «Argessa Cia» con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° marzo 2000, a seguito dello scioglimento di tale associazione ha proposto ricorso davanti al Tribunale ordinario di Catanzaro affermando di avere diritto, in base al citato art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, di essere assunta alle dipendenze della Regione Calabria. In tale giudizio - riferisce ancora il rimettente - la Regione Calabria ha chiesto che il ricorso venisse respinto in quanto la propria disposizione legislativa sarebbe stata «in aperto contrasto con la normativa regolante l'accesso al pubblico impiego perche' l'eventuale assunzione comporterebbe il transito dal settore privato a quello pubblico senza l'espletamento di un pubblico concorso, cosi' come previsto dall'art. 97 della Costituzione». Il Tribunale ha, invece, accolto il ricorso, rilevando che l'art. 42, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», ha stabilito che l'art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, cosi' come modificato dall'art...

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