n. 248 SENTENZA 22 - 31 ottobre 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 200, comma 1, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale ordinario di Pisa nel procedimento vertente tra la Societa' Cooperativa costruzioni impianti montaggi e manutenzione Pisa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa e la Cassa di risparmio di San Miniato spa con ordinanza del 2 ottobre 2012, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione della Cassa di Risparmio di San Miniato spa, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Fabio Pontesilli per la Cassa di risparmio di San Miniato spa e l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale ordinario di Pisa, con ordinanza in data 2 ottobre 2012, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 2013, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 200, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), d'ora in avanti anche «legge fallimentare», in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, nella parte in cui prevede che, per i terzi di buona fede, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producono dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, anziche' dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di iscrizione nel registro delle imprese del medesimo decreto. Premette il giudice a quo che, con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702-bis del codice di procedura civile, il commissario liquidatore della Cooperativa costruzioni impianti montaggi e manutenzione Pisa srl (COIMM Pisa), in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies cod. civ., chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia dei pagamenti e operazioni, per complessivi euro 538.229,96, posti in essere nel periodo dal 4 marzo al 30 giugno 2010 in favore della Cassa di risparmio di S. Miniato spa, in quanto effettuati in violazione del combinato disposto degli artt. 44 e 200 della legge fallimentare. Il commissario liquidatore precisava che il dies a quo per l'accertamento della inefficacia dei pagamenti coincideva, ai sensi dell'art. 200 della legge fallimentare, con la data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, avvenuta il 4 marzo 2010, e non con quella della pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 197 della medesima legge. La Cassa di risparmio, costituitasi in giudizio, chiedeva disporsi il mutamento del rito da sommario a ordinario. Sosteneva, inoltre, che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 200 del regio decreto n. 267 del 1942, da leggersi in combinato disposto con gli artt. 16, 17, 42 e 44 del medesimo regio decreto, induceva a ritenere che la data dalla quale si producevano gli effetti della apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dei terzi di buona fede era quella dell'iscrizione del decreto ministeriale nel registro delle imprese, nella specie avvenuta in data 29 giugno 2010. In via subordinata, eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 200 della citata legge per violazione dell'art. 3 Cost. in ragione della disparita' di trattamento del terzo di buona fede nell'ambito della procedura fallimentare rispetto a quello riservato al terzo nella procedura di liquidazione. Ad avviso dell'istituto di credito, infatti, l'art. 200 censurato sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che per i terzi gli effetti della liquidazione coatta si producano dalla data di iscrizione del decreto ministeriale che ordina la liquidazione nel registro delle imprese, come previsto per la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge fallimentare. Riferiva ancora il Tribunale che, nel merito, la Cassa di risparmio contestava la pretesa del ricorrente affermando che alcuni degli accrediti indicati nel ricorso e affluiti sul conto corrente della COIMM costituivano provento della gestione di attivita' d'impresa e, dunque, erano beni sopravvenuti ex art. 42, comma 2, della legge fallimentare e che dall'importo richiesto dovevano essere detratti i pagamenti eseguiti a terzi quali passivita' sostenute dall'impresa per la produzione del reddito affluito sul conto stesso. Ancora, la Cassa di risparmio sosteneva che, avendo dato ospitalita' alle rimesse, ai versamenti, agli ordini di pagamento effettuati dall'impresa, non poteva essere condannata a restituire i relativi importi. Alcuni di tali pagamenti, inoltre, costituivano atti dovuti essendo stati effettuati dal datore di lavoro all'esattore delle imposte in relazione a somme trattenute a titolo di acconto IRPEF sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, mentre altri erano pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti per prestazioni lavorative eseguiti prima della apertura della liquidazione. Quanto, infine, all'importo di euro 58.152,26 e a quello di euro 14.100,00 essi rappresentavano un giroconto da un conto corrente ad altro conto. La Cassa di risparmio sosteneva trattarsi di bonifici effettuati da terzi debitori ceduti a fronte di anticipazioni concesse dalla banca prima della apertura della liquidazione e quindi non assoggettabili a declaratoria di inefficacia. Il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' eccepita dalla societa' convenuta. Ha osservato al riguardo che la Corte costituzionale si era...

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