n. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2014 -

TRIBUNALE DI TREVISO Sezione penale Il Giudice nel procedimento penale n. 829/14 r.g. Trib. pronuncia la seguente Ordinanza. Berton Duilio veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, perche' nella sua veste di legale rappresentate della ditta «Asolana Societa' Cooperativa» non versava nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (modello 770) ritenute alla fonte risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti e relative ad emolumenti erogati nell'anno d'imposta 2008 per un ammontare pari ad €

76.336 e percio' eccedente i 50.000 euro per periodo d'imposta. Con memoria depositata il 4 luglio 2014 la difesa ha prospettato un'eccezione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice in questione nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti anche per importi inferiori ad €

103.291,38;

in particolare, la difesa ha richiamato la sentenza n. 80 dell'8 aprile 2014 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad €

103.291,38, sostenendo, in estrema sintesi, che si prospetterebbero i medesimi profili di' censura costituzionale. Non vi e' dubbio, in primo luogo, che se la questione sollevata fosse fondata sarebbe rilevante nel presente procedimento, atteso che all'imputato viene contestato l'omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare di €

76.336, in relazione all'anno d'imposta 2008. Ne consegue che se per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 la punibilita' ai sensi dell'art. 10-bis fosse limitata alle condotte che comportano un'evasione superiore all'importo di €

103.291,38 l'imputato dovrebbe essere mandato esente da responsabilita' penale. Venendo alla non manifesta infondatezza va premesso, come gia' ricordato, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 dell'8 aprile 2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo...

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