n. 248 ORDINANZA 8 - 29 novembre 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come modificato dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Campania nel procedimento vertente tra R. O. e il Ministero dell'economia e delle finanze, con ordinanza del 19 aprile 2016, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Campania, con ordinanza del 19 aprile 2016 (reg. ord. n. 227 del 2016), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come modificato dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che la disposizione censurata stabilisce che, nei processi tributari, il valore della lite - al quale e' commisurato l'importo...

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