n. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 maggio 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI Sezione 32 riunita con l'intervento dei signori: Notari Alfredo, Presidente e relatore;

Gallo Sergio, giudice;

Ucci Pasquale, giudice, ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 10907/2015 depositato il 5 novembre 2015, avverso la sentenza n. 6079/2015 Sez. 12 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli;

Contro: Ag. Entrate Direzione provinciale I di Napoli;

Contro: Comune di Napoli - Piazza Municipio - 80100 Napoli;

Contro: Errico Amedeo - via Po, 20 - 80126 Napoli;

difeso da Albinio D'Antonio, via Di Pozzuoli n. 88A - 80078 Pozzuoli;

proposto dall'appellante: Agente di riscossione Napoli Equitalia Sud S.p.a., difeso da Sartorio D'Analista Massimo, corso Vittorio Emanuele 416 piano 1 - 80135 Napoli;

terzi chiamati in causa: Presidente della Camera dei deputati Palazzo Montecitorio - 00186 Roma. Atti impugnati: fermo amministrativo n. 07180201400041689000 Irpef - Altro;

fermo amministrativo n. 07180201400041689000 Iva - Altro;

fermo amministrativo n. 07180201400041689000 Irap;

fermo amministrativo n. 07180201400041689000 Tarsu/Tia. Svolgimento del processo Con l'impugnata sentenza la C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso proposto da Errico Amedeo avverso il preavviso di fermo amministrativo come da epigrafe relativo all'auto Mazda 3 tg. DG824GY di sua proprieta', preavviso speditogli dalla s.p.a. Equitalia Sud per conto dell'Agenzia delle entrate di Napoli e del Comune di Napoli. relativamente a dieci cartelle di pagamento per TARSU, IVA, IRPEF, IRAP ed altro dal 2005 al 2011, il tutto per un importo complessivo di €

61.022,72. Il ricorrente aveva dedotto l'omessa notifica delle cartelle richiamate in esso preavviso e la decadenza dal diritto a quelle esazioni tributarie, nonche' la necessita' di usare la detta auto per accompagnare il figlio minore portatore di grave handicap. L'Agenzia delle entrate di Napoli ed il comune di Napoli, instauratosi il contraddittorio, si erano costituiti deducendo la loro estraneita' alla lite, in quanto la notifica delle cartelle riguardava esclusivamente la s.p.a. Equitalia Sud, e quest'ultima, costituitasi anch'essa, aveva contestato in fatto ed in diritto ogni avversa deduzione. La C.T.P. di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo annullava rilevando la mancata prova documentale della notifica delle cartelle sottesevi, pur rigettando la domanda di annullamento delle medesime e quella di declaratoria di decadenza. Avverso tale sentenza proponeva appello la s.p.a. Equitalia Sud,producendo documentazione relativa alla notifica delle dette cartelle e comunque sostenendo l'erroneita' della decisione adottata per divisate inammissibilita' ed infondatezza della domanda di annullamento del preavviso di fermo, nonche' comunque per difetto di prova circa la dedotta necessita' del contribuente di accompagnare con quell'auto il figlio minore portatore di handicap. Radicatasi la lite nel presente procedimento di secondo grado, si costituiva solo, l'Errico resistendo all'appello per asserita tardivita' dell'avversa produzione documentale e formulando gravame incidentale in ordine al mancato annullamento di tutte le cartelle nonche' in ordine al rigetto della deduzione di decadenza, tanto poi ribadendo in note difensive prodotte in data 1° aprile 2016. Indi questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalita' di cui all'art. 34 decreto legislativo n. 546/1992 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma. Motivi della decisione S'impone ai fini del decidere - previamente ammessa l'impugnabilita' del preavviso di fermo (cfr. Cass. S.U. n. 11087/10) - la delibazione di questa C.T.R. circa la questione di costituzionalita', da sollevarsi d'ufficio, in ordine al disposto dell'art. 58, comma 2 del decreto legislativo n. 546/92, sia in se' che in relazione al comma 1 della stessa norma, questione strettamente funzionale alla decisione della causa, in cui appunto si controverte della legittimita' della produzione in appello della prova documentale della notifica delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo in oggetto, pur se tale prova era nella disponibilita' della parte...

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