n. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 2014 -

TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione del Giudice per le indagini preliminari Il G.I.P., dott. Pietro Scuteri nel procedimento sopra rubricato a carico, tra gli altri, di G. M, nata a ///, attualmente detenuta presso la casa circondariale di Reggio Calabria, difesa dall'avv. Lucio Canzoniere del foro di Lamezia Terme, imputata del delitto p. e p. dall'art. 416-bis del c.p. (capo 1 dell'ordinanza di custodia cautelare dell'8 maggio 2014, emessa nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato convenzionalmente denominato «C. »). Rilevato che con istanza ex art. 299 c.p.p., depositata in data 6 giugno 2014, la difesa dell'indagata ha chiesto la revoca della massima misura cautelare di rigore o in subordine la sostituzione con quella degli arresti domiciliari. Rilevato che a fondamento dell'istanza, corredata da documentazione (segnatamente: lettera di dimissione del Policlinico San Donato Milanese, centro di cardiologia pediatrica del 19 maggio 2014 relativa alla figlia R. F. - certificato di stato di famiglia;

copia del certificato di pensione INPS relativo alla figlia R. F. - decreto di computo di custodia cautelare e delle pene espiate per altro reato relativo al marito R. G.), l'istante deduce che la figlia dell'indagata, R. F. e' soggetto invalido bisognoso di assistenza materna e che il prossimo 17 luglio 2014 la minore dovra' essere sottoposta ad intervento cardiochirurgico. Acquisito l'articolato parere del P.M. in data 6 giugno 2014. Acquisita la documentazione integrativa depositata dalla difesa in data 20 giugno 2014 in ottemperanza all'ordinanza interlocutoria del 9 giugno 2014. Rilevato che il titolo del reato per il quale l'istante e' cautelata, articoli 110, 416-bis del c.p., ai sensi dell'art. 275, comma 3 del c.p.p. non consente l'applicazione di misura diversa rispetto alla custodia cautelate in carcere. Rilevato che il titolo del reato per il quale l'istante e' cautelata, articoli 110, 416-bis del c.p., ai sensi dell'art. 275, comma 3 del c.p.p. non consente l'applicazione di misura diversa rispetto alla custodia cautelare in carcere. Ritenuto che, nel caso di specie, in cui, peraltro, l'istante chiede la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, la presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari non puo' ritenersi superata con riferimento all'art. 274, lettera c) c.p.p. essendo, a parere dello scrivente, ancora attuali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. (come recentemente ravvisate in sede di applicazione della misura cautelare) le quali possono essere correttamente dedotte: 1) dalle modalita' dei fatti e dalla personalita' dell'agente che in esse si manifesta, con particolare riferimento al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (elemento di per se' idoneo a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalita' del fatto);

2) dalla condotta criminosa sintomatica di uno stile di vita che di per se' impone una prognosi infausta concretante le esigenze di prevenzione. Ritenuto altresi' che nel caso in esame si evidenzia, con particolare rilevanza, la illegittimita' costituzionale della norma citata (art. 275, comma 2 c.p.p.) con riferimento non alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, bensi' al divieto di applicazione di diverse misure che possano garantire le esigenze. Osserva e rileva 1. Non appare manifestamente infondata - con riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione - la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 4 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata sia madre di un figlio maggiore degli anni sei, con lei convivente, che per le gravi condizioni di salute in cui versa necessiti della costante presenza ed assistenza della madre. In particolare ritiene lo scrivente che trattasi di questione - oltre che non manifestamente infondata per le ragioni che meglio si esporranno infra - rilevante nel caso di specie. In merito si osserva, infatti, che: 1) l'indagata G. M., madre convivente, della misura R. F., di anni sei e mesi nove, e' detenuta in regime di custodia cautelare in carcere perche' gravemente indiziata del delitto di cui all'art. 416-bis c.p.;

2) la minore R. F. e' soggetto affetto da gravi patologie sin dalla tenerissima eta', in condizione di invalidita', tanto da beneficiare di pensione di invalidita' INPS [cfr. copia del certificato di pensione e lettera di dimissione del Policlinico San Donato Milanese, centro di cardiologia pediatrica del 19 maggio 2014, nonche' verbale di verifica di invalidita' civile...

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