n. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 agosto 2016 -

IL TRIBUNALE DI GENOVA Sezione lavoro Il giudice dott. Marcello Basilico, letti gli atti della causa introdotta con ricorso da Marisa Fabbri e Gianfranco Carlo Tovagliari - avv. I.B. Storace nei confronti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale - INPS - avv. C. Lo Scalzo, ha pronunciato la seguente ordinanza. Con distinti ricorsi depositati il 15 ed il 26 gennaio 2016 Marisa Fabbri e Gianfranco Carlo Tovagliari hanno agito nei confronti dell'INPS per fare accertare il loro diritto alla perequazione automatica integrale del rispettivo trattamento pensionistico per gli anni compresi tra il 2012 ed il 2015, in applicazione della norma originaria di cui all'art. 34, primo comma, legge n. 448/98, con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione degli importi cosi' maturati anche sui ratei arretrati oltre accessori. In presenza del divieto d'integrale perequazione posto dall'art. 1 decreto-legge n. 65/2015 (convertito in legge n. 109/2015) ne hanno chiesto preliminarmente la declaratoria d'illegittimita' costituzionale, previa sospensione del presente giudizio e rimessione della questione alla Corte costituzionale. Si e' costituito ritualmente l'INPS contestando le ragioni giuridiche delle azioni avversarie e chiedendone la reiezione. I ricorsi sono stati successivamente riuniti e vengono percio' trattati congiuntamente. Cosi' com'e' pacifico tra le parti, tutti i ricorrenti sono titolari di pensione con decorrenza anteriore al 2011 ed importo lordo mensile di valore superiore, al 31 dicembre 2011, ad €

1.405,05. Avevano percio' subito il blocco del meccanismo di perequazione automatica (ex art. 34, comma 1, legge n. 448/98) introdotto dall'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011). Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' di questa disposizione, il legislatore e' intervenuto nella materia con l'art. 1 decreto-legge n. 65/2015 (convertito nella legge n. 109/2015), che ha modificato il testo della norma dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011 rimodulando la perequazione per il biennio 2012-2013. I ricorrenti dubitano anche della legittimita' di tale nuova norma nonche' di quelle che vi sono collegate. Sulla rilevanza della questione d'incostituzionalita'. L'art. 1, primo comma, decreto-legge n. 65/2015 (conv. nella legge n. 109/2015) ha stabilito quanto segue: «1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota al rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato [...]». Al 31 dicembre 2011 il valore lordo mensile della pensione dei ricorrenti ammontava a €

1.683,64, per Fabbri, e ad €

1.552,75, per Tovagliari. La circostanza e' da ritenersi, non controversa ed e' stata comunque documentata dalle parti [all. 1-4 ai ricorsi e all. 1 alle memoria di costituzione]. Le loro pensioni si collocavano percio' nella fascia degli importi compresi tra il triplo (€

1.405,05) ed il quadruplo del trattamento minimo pensionistico, considerata dall'art. 24, comma 25, lettera b) decreto-legge n. 201/2011, nel testo dianzi riportato. Conseguentemente - anche tale elemento e' documentato dall'INPS - nell'agosto 2015 ciascuno di loro ha percepito, a titolo di arretrati dovuti per effetto della citata pronuncia n. 70/2015 della Corte costituzionale, un importo ridotto nella proporzione stabilita dalla norma anziche' l'ammontare integrale della rivalutazione maturata nel biennio 2012-2013: per la precisione sono stati erogati €

902,19 a Fabbri ed €

831,89 a Tovagliari. La disciplina tacciata d'incostituzionalita' ha dunque inciso sul valore del trattamento pensionistico goduto dai ricorrenti. Tale incidenza e' stata protratta, adottando percentuali riduttive diverse, per il triennio 2014-2016 in forza del comma 25-bis, lettere a) e b), inserito nell'art. 24 decreto-legge n. 201/2011 dall'art. 1, secondo comma, decreto-legge n. 65/2015. Recita infatti tale ulteriore disposizione: «La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento». La valutazione di legittimita' delle norme citate ha dunque rilevanza per la decisione della causa e l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'integrale perequazione rivendicata. Sul meccanismo di blocco della rivalutazione delle pensioni. L'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011 (conv. Con modifiche nella legge n. 214/2011) aveva. stabilito, «in considerazione della contingente situazione finanziaria», che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fosse riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Le pensioni di valore superiore a tre volte il trattamento minimo INPS non godevano pertanto di alcuna rivalutazione. Il blocco operava quindi per le pensioni d'importo superiore ad €

1.217,00 netti. Con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011, per contrasto con gli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui ha previsto, per le ragioni anzidette, che la rivalutazione automatica fosse riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici d'importo complessivo fino a tre volte il...

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