n. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2015 -

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione I Civile Composta dai Signori Magistrati: Dott. Giulio De Simone Presidente rel.;

Dott. Andrea Riccucci Consigliere;

Dott. Domenico Paparo Consigliere;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 392/2014 del ruolo della volontaria giurisdizione di questa Corte, e vertente tra Francesco Gaetano Caltagirone, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Manzone e dagli Avv.ti Proff. Ilaria Pagni e Giuseppe Guizzi in forza di procura a margine del ricorso in opposizione ed elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio degli ultimi due in via Ciro Menotti n. 6, ricorrente e Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) in persona del presidente e legale rappresentante Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi ed Elisabetta Cappariello, appartenenti alla Consulenza legale interna, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell'Avv. Andrea Vannini, studio Paratore Pasquetti &

Partners, in via Pasquale Villari n. 39, resistente e con intervento del P.G. La Corte letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue: la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (d'ora in avanti, anche solo Consob) con delibera n. 18924 in data 21 maggio 2014 ha applicato a Francesco Gaetano Caltagirone (unitamente ad altri esponenti della Banca Monte dei Paschi di Siena variamente sanzionati - obbligata in solido la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.) una sanzione pecuniaria amministrativa per una serie di violazioni asseritamente compiute nella qualita' di componente del consiglio d'amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

avverso tale delibera ha proposto opposizione a questa Corte, ex art. 195 comma 4 del d.lgs. 58/98, l'interessato, deducendo, oltre a motivi di merito, motivi attinenti ai connotati del procedimento sanzionatorio dinanzi alla Consob ed alla disciplina dell'opposizione dinanzi alla corte d'appello;

in sintesi, l'opponente ha sostenuto che la delibera sanzionatoria deve ritenersi illegittima per essere stati violati i principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie posti dall'art. 195 comma 2 del TUF, e quelli posti dall'art. 24 comma 1 della L. 262/2005, e cio' in quanto: la Consob allo scopo della disciplina al suo interno del procedimento sanzionatorio aveva adottato le delibere n. 15131 del 05 agosto 2005 e n. 15086 del 21 giugno 2005 (la prima relativa ai termini ed al responsabile del procedimento, e la seconda agli altri aspetti funzionali);

per effetto di quanto sopra gli interessati hanno la possibilita' di presentare deduzioni alli Ufficio Sanzioni Amministrative (cui in precedenza la Divisione operativa ha trasmesso gli atti del procedimento e le sue valutazioni), e questo, considerate le valutazioni della Divisione operativa e le deduzioni dell'interessato, formula le sue conclusioni in ordine alla sussistenza o meno della violazione ed alla misura della sanzione da applicare, conclusioni delle quali e' destinataria la Commissione che, in composizione collegiale, deve poi stabilire se accogliere o meno la proposta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

tale procedimento contrasta con il principio del contraddittorio in quanto nella fase finale del procedimento ed immediatamente precedente la decisione della Commissione il soggetto interessato non e' posto in grado di svolgere le sue difese;

cio' in quanto l'interessato non puo' interloquire con la Commissione (in sostanza la Commissione in composizione collegiale non puo' "... farsi una sua idea della vicenda oggetto della proposta sanzionatoria e si limita a ratificare l'operato svolto dagli uffici' - cosi' a pag. 6 dell' atto di opposizione);

la violazione del principio di conoscenza degli atti istruttori deriva dal fatto che la proposta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative non viene portata a conoscenza degli interessati, nonostante contenga sempre elementi nuovi quali quelli attinenti alla quantificazione della sanzione amministrativa in relazione ai criteri di cui all'art. 11 della L. 689/1989;

e' esclusa la distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie in quanto, nonostante vi sia una distinzione di ruoli fra gli Uffici, non v'e' una "concreta indipendenza nell'esame delle questioni sottoposte"...

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