n. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 2014 -

TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE GIP/GUP ORDINANZA DI REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Giuseppe Perri;

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;

Esaminata la richiesta avanzata nell'interesse di P.M., in atti compiutamente generalizzato, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una Comunita' terapeutica, ai sensi dell'art. 89, comma 2, D.P.R. D. 309/90;

Acquisito il parete contrario del P.M.;

Osservato che l'attuale istante e' sottoposto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati ex artt. 73, 74, D.P.R. n. 309/90, 56 e 629 c.p. (capi B1, B5 e B6 del libello accusatorio);

Ritenuto di dover sollevare e propone innanzi la Corte costituzionale, per tutti i motivi che verranno a breve esplicati, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 89, comma 4, D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui nel prevedere che le disposizioni di cui i commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di cui all'art. 74, D.P.R. n. 309/90, per come richiamato dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

Osserva e Rivela 1. Occorre innanzitutto rilevare come, nel caso di specie, il ricorrente abbia documentato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma in esame per la concessione della misura domiciliare, presso una Comunita' terapeutica per tossicodipendenti, sicche', non ricorrendo esigenze cautelati di eccezionale rilevanza, l'istanza difensiva andrebbe raccolta se non ostasse a tale accoglimento uno dei titoli di reato contestati all'indagato (art. 74, D.P.R. n. 309/90), rientrante tra quelli previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, cui la norma impugnata fa rinvio per escludere l'applicabilita' dei commi 1 e 2 del medesimo art. 89 e dunque la concedibilita' della misura richiesta. Non appare superflu evidenziare l'ambito di operativita' della norma in esame. A tutela dal diritto alla salute dei tossicodipendente (o alcoldipendente), si consente al soggetto sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, per il quale non si rileva alcuna attenuazione delle esigenze cautelari idonea a fondare la sostituzione della massima misura coercitiva con quella degli arresti domiciliari (magari proprio presso una comunita' terapeutica) ex art. 299 c.p.p e rispetto al qualeil regime inframurario rimane quindi quello piu' proporzionato e capace di far fronte in modo adeguato ai pericula libertatis sussistenti, di essere nonostante tutto ristretto - senza piantonamento - presso una comunita' terapeutica, al fine di proseguire o cominciare un programma di disintossicazione, con l'unico limite che non vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Al riguardo, occorre sottolineare, ad ulteriore conferma della rilevanza nella fattispecie che occupa della prospettanda questione di legittimita' costituzionale, che, nel caso di specie, se per un verso non ricorrono come detto esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, per altro verso non sussiste alcuna attenuazione delle, esigenze cautelati che, in punto di adeguatezza e...

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