n. 242 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 agosto 2016 -

IL TRIBUNALE DI GENOVA Sezione lavoro Il Giudice dott. Marcello Basilico, letti gli atti della causa introdotta con ricorso da Pierangelo Reggiardo, Giuseppe De Rosa e Antonio Pezzano - avv. A. Rossi Tortarolo;

Nei confronti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale - INPS - avv. C. Lo Scalzo;

Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con distinti ricorsi depositati il 18 febbraio, l'8 marzo ed il 23 aprile 2016 Pierangelo Reggiardo, Giuseppe De Rosa e Antonio Pezzano hanno agito nei confronti dell'INPS per fare accertare il loro diritto alla perequazione automatica integrale del rispettivo trattamento pensionistico per gli anni 2012 e 2013, in applicazione della norma originaria di cui all'art. 34, primo comma, legge n. 448/98, con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione degli importi cosi' maturati anche sui ratei arretrati oltre accessori. In presenza del divieto d'integrale perequazione posto dall'art. 1 decreto-legge n. 65/2015 (convertito in legge n. 109/2015) hanno chiesto che sia preliminarmente dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme dell'art. 24, commi 25, 25-bis e 25-ter, decreto-legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), dell'art. 1, comma 483, legge n. 147/2013 e dell'art. 34, comma 1, legge n. 448/98 oggi vigente, previa sospensione del presente giudizio e rimessione della questione alla Corte costituzionale. Si e' costituito ritualmente l'INPS contestando le ragioni giuridiche delle azioni avversarie e chiedendone la reiezione. I ricorsi sono stati successivamente riuniti e vengono percio' trattati congiuntamente. Cosi' com'e' pacifico tra le parti, tutti i ricorrenti sono titolari di pensione con decorrenza anteriore al 2011 ed importo lordo mensile di valore superiore, al 31 dicembre 2011, ad €

1.405,05. Avevano percio' subito il blocco del meccanismo di perequazione automatica (ex art. 34, comma 1, legge n. 448/98) introdotto dall'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011). Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' di questa disposizione, il legislatore e' intervenuto nella materia con l'art. 1 decreto-legge n. 65/2015 (convertito nella legge n. 109/2015), che ha modificato il testo della norma dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011 rimodulando la perequazione per il biennio 2012-2013. I ricorrenti dubitano anche della legittimita' di tale disposizione nonche' di quelle che vi sono collegate. Sulla rilevanza della questione d'incostituzionalita'. L'art. 1, primo comma, decreto-legge n. 65/2015 (conv. nella legge n. 109/2015) ha stabilito quanto segue: «1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: [...] b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

[..]». Al 31 dicembre 2011 il valore lordo mensile della pensione dei ricorrenti ammontava a €

1.764,14, per Reggiardo, a €

2.036,21 complessivi per De Rosa (di cui €

1.918,25 per trattamento dovuto da un fondo speciale INPS) e ad €

2.267,60, per Pezzano. La circostanza e' da ritenersi non controversa ed e' stata comunque documentata dalle parti [all. 1-2 ai ricorsi e all. 1 alle memoria di costituzione]. Le loro pensioni si collocavano percio' nelle fasce degli importi compresi rispettivamente alle lettere b), c) e d) dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011, nel testo dianzi riportato. Conseguentemente - anche tale elemento e' documentato dall'INPS - nell'agosto 2015 ciascuno di loro ha percepito, a titolo di arretrati dovuti per effetto della citata pronuncia n. 70/2015 della Corte costituzionale, un importo ridotto nella proporzione stabilita dalla norma anziche' l'ammontare integrale della rivalutazione maturata nel biennio 2012-2013: per la precisione sono stati erogati €

945,32 a Reggiardo, €

543,45 totali a De Rosa ed €

605,28 a Pezzano. Con i conteggi sindacali depositati insieme coi rispettivi ricorsi [all. 2], e' stato calcolato quanto sarebbe spettato a ciascuno di costoro se non fosse intervenuto il blocco del decreto-legge n. 65/2015;

tutti vanterebbero ancora crediti residui significativi: €

1.697,5 per Reggiardo;

2.173,80 per De Rosa;

2.421,12 per Pezzano. L'INPS non ha contestato tali conteggi. La disciplina tacciata d'incostituzionalita' ha dunque inciso sul valore del trattamento pensionistico goduto dai ricorrenti. Tale incidenza e' stata protratta ulteriormente nel tempo, dal legislatore, adottando percentuali riduttive diverse, per il triennio 2014-2016 in forza del comma 25-bis, lettera a) e b), inserito nell'art. 24 decreto-legge n. 201/2011 dall'art. 1, secondo comma, decreto-legge n. 65/2015. Recita infatti tale ulteriore disposizione: «La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento». La valutazione di legittimita' delle norme citate ha dunque rilevanza per la decisione della causa e l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'integrale perequazione rivendicata. Sul meccanismo di blocco della rivalutazione delle pensioni. L'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011 (conv. Con modifiche nella...

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