n. 242 ORDINANZA 21 novembre - 21 dicembre 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel procedimento vertente tra F. J. e la Regione Lombardia, con ordinanza del 6 settembre 2017, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia. Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con ordinanza del 6 settembre 2017 (reg. ord. n. 4 del 2018), ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 «secondo comma, lettere e), i), l),» (recte: 119, secondo comma), della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), in forza del quale, in materia di tassa automobilistica regionale, il presupposto d'imposta «si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d'imposta come stabilito dall'art. 40» della stessa legge regionale;

che la rimettente e' chiamata a giudicare dell'appello proposto da F. J. nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso del contribuente, diretto ad ottenere l'annullamento dell'atto di accertamento riferito al mancato pagamento della tassa automobilistica maturata nel periodo d'imposta, compreso tra il mese di maggio 2009 e quello di aprile 2010;

che, come evidenziato dal giudice a quo, il contribuente ha dedotto di aver ceduto il veicolo oggetto della contrastata obbligazione tributaria in data antecedente al maturarsi del relativo presupposto d'imposta, momento, quest'ultimo, individuato nella scadenza del termine utile per il pagamento del tributo in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n....

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT