n. 242 ORDINANZA 21 ottobre - 26 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosso dal Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra R.C e G.G. ed altri, con ordinanza del 27 maggio 2014, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile per risarcimento di danno da lesioni di lieve entita' derivante da incidente stradale, l'adito Giudice di pace di Reggio Emilia, premessane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, nella parte in cui le cosi' introdotte due nuove disposizioni, rispettivamente, stabiliscono (la prima) che «In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente» e (la seconda) che «Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' [...] e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione»;

che il vulnus agli evocati parametri costituzionali e' specificamente riferito dal rimettente ai soli...

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