n. 241 SENTENZA 21 ottobre - 26 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Macerata nel procedimento penale a carico di P.R., con ordinanza del 4 giugno 2014, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto in fatto Il Tribunale ordinario di Macerata, con ordinanza del 4 giugno 2014 (r.o. n. 22 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del codice penale, aggiunto dall'art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), con particolare riguardo ai «casi nei quali la pena per il reato satellite debba determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale». Il Tribunale rimettente premette di essere investito, in sede dibattimentale, del procedimento penale a carico di P.R., imputato dei reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numero 1), cod. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), e osserva che, «in caso di affermazione di penale responsabilita' dell'imputato per i reati allo stesso ascritti», l'art. 81, quarto comma, cod. pen. imporrebbe «la irrogazione necessitata ed inderogabile della pena per il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in misura pari al massimo edittale». Nel caso di specie, infatti, il reato piu' grave e' quello previsto dall'art. 628, commi primo e terzo, numero 1), cod. pen., che e' punito con la pena della reclusione non inferiore a 4 anni e 6 mesi;

il Tribunale, quindi - in base all'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., secondo cui, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), l'aumento di pena per il cosiddetto reato satellite «non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave» - dovrebbe applicare, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, contestato in continuazione con la rapina aggravata, la pena della reclusione di un anno, «dovendosi rispettare il vincolo del non superamento della pena massima edittale prevista per tale reato». La questione sarebbe rilevante, anche perche' «la serie di gravissimi e specifici precedenti dell'imputato, la ammessa consumazione di altra rapina in data 19 agosto 2009 [....] e la gravita' del fatto per il quale si procede (compiuto da piu' persone travisate, con taglierino ed arma giocattolo - oggetto non pericoloso ma tale da intimidire i presenti) sono elementi che appaiono tali da poter imporre l'applicazione della contestata recidiva». Inoltre, prosegue il giudice a quo, «non sono stati evidenziati dalla difesa elementi inerenti la possibile concessione delle attenuanti generiche», che comunque, ancorche' concesse e riconosciute equivalenti alla recidiva, non escluderebbero la rilevanza della questione sollevata, considerato che il giudizio di equivalenza...

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