n. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CHIETI Sezione 4 riunita con l'intervento dei signori: Marsella Ciro, Presidente;

Gialloreto Giuseppe, Relatore;

Pastorelli Elisa, Giudice, ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 572/2015 depositato il 1° luglio 2015;

avverso diniego autotut Irpef-add.reg. 2008;

avverso diniego autotut Irpef-add.reg. 2009;

avverso diniego autotut Irpef-add.com. 2008;

avverso diniego autotut Irpef-add.com. 2009;

avverso diniego autotut Irpef-altro 2008;

avverso diniego autotut Irpef-altro 2009;

avverso diniego autotut Irap 2008;

avverso diniego autotut Irap 2009. Contro: Ag. entrate Direzione provinciale Chieti;

Proposto dal ricorrente: Cignarale Claudio, contrada Cerreto n. 121, 66010 Miglianico (CH), difeso da: avv. Di Loreto Roberto, viale IV Novembre n. 3, 66100 Chieti (CH). Altre parti coinvolte: Agente di riscossione Chieti Equitalia centro S.p.A. corso Marrucino n. 76, 66100 Chieti (CH). Conclusioni Per parte ricorrente: previo riconoscimento di ragioni di rilevante interesse generale tali da giustificare l'esercizio del potere di autotutela, dichiarare la illegittimita' del rifiuto e del diniego dell'Amministrazione resistente nell'esercizio del potere di autotutela in capo alla stessa, per i motivi spiegati in ricorso o per qualsiasi altro motivo che si riterra' di giustizia, con ogni consequenziale provvedimento, anche in riferimento all'onere gravante in capo all'Amministrazione di riesame e di pronuncia sulla istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 2-quater del decreto-legge n. 564/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 656/1994, e dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n 37;

spese vinte;

Per l'Agenzia delle entrate: confermare la correttezza e la legittimita' degli atti impugnati;

rigettare il ricorso;

spese vinte ed aumentate del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione;

Per l'Equitalia Centro S.p.a.: dichiarare inammissibile o quanto meno rigettare il ricorso;

con vittoria di spese. Svolgimento del processo 1. Oggetto del ricorso. Cignarale Claudio - esercente l'attivita' di medico psichiatra dal 1989 (sia come lavoratore dipendente della ASL sia come professionista autonomo) - ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di autotutela da egli presentata in data 14 febbraio 2013, avente ad oggetto il riesame degli avvisi di accertamento in epigrafe indicati - emessi dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Chieti, notificatigli il 31 luglio 2012 e non impugnati in sede giudiziale -, con cui, in relazione agli anni di imposta 2008 e 2009, sono stati rettificati in aumento i redditi professionali da lui dichiarati e gli stessi sono stati rideterminati nelle relative misure di €

181.351,00 (rispetto a quello dichiarato di €

54.664,00) e di €

166.366,00 (rispetto a quello dichiarato di €

66.865,00), oltreche' «avverso tutti gli atti presupposti e preordinati nonche' conseguenti, compresi quelli di iscrizione a ruolo e di esecuzione oltre che di riscossione». Parte attorea ha dedotto che l'istanza di autotutela e' giustificata dal fatto che le incongruenze reddituali accertate dall'Amministrazione finanziaria erano dovute a movimentazioni finanziarie di natura personale e familiare (cospicui versamenti della madre sui suo conto corrente), non aventi - come tali - alcuna attinenza con l'attivita' professionale. Parte ricorrente ha concluso nei sensi indicati in epigrafe. 2. - Motivi del ricorso. Il gravame e' stato affidato ai seguenti motivi [nel presente atto, con l'indicazione dei sotto-paragrafi (2.1., 2.2. e 2.3.) appresso specificati, si intenderanno richiamati i relativi motivi di seguito indicati] - con cui si contesta la legittimita' del diniego di autotutela dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza proposta dal ricorrente -: 2.1. - seppur l'istituto dell'autotutela - concretantesi nella potesta' della pubblica amministrazione di procedere all'annullamento, alla revoca totale o parziale, alla rettifica ovvero alla riforma di un provvedimento illegittimo precedentemente adottato, disciplinata dall'art. 2-quater della legge n. 656/1994 - di conversione del decreto-legge n. 564/1994 - e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997 n. 37 - non ricomprenda la figura del silenzio-rifiuto, la giurisprudenza in tema ha statuito che le controversie relative agli atti di esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria sono devolute alla cognizione del Giudice tributario, e quindi delle commissioni tributarie, le quali possono pronunciarsi solo - per ragioni di rilevante interesse generale - sulla legittimita' del rifiuto espresso o del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza volta a sollecitarlo, ma non sulla infondatezza della pretesa tributaria;

2.2. - nel caso di specie sussistono le ragioni di rilevante interesse generale che possono giustificare il ricorso giurisdizionale contro il diniego di autotutela dell'Amministrazione finanziaria;

il contribuente, infatti, di fronte all'esercizio del potere impositivo gode sia del diritto soggettivo ad una tassazione adeguata alla sua capacita' contributiva, sia di un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio di legalita';

pertanto, poiche' nella vicenda in esame sono diventati definitivi i provvedimenti impositivi, non potendo piu' adirsi gli organi della giustizia tributaria, il contribuente, illegittimamente danneggiato dal comportamento dell'Amministrazione finanziaria, ha potuto tutelarsi soltanto ricorrendo all'istanza di autotutela. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria e' obbligata ad esercitare il potere di autotutela in caso di espressa richiesta del privato, in quanto quest'ultimo e' titolare dell'interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri impositivi che risulterebbe violato in caso di un'imposizione fiscale iniqua e scorretta. Avanzata la richiesta di autotutela da parte del privato - come nel caso di specie - innanzi allo stesso ufficio che ha adottato il provvedimento di primo grado, l'Amministrazione finanziaria deve riesaminare i propri atti (sotto il profilo della legittimita' formale), deve verificare le eventuali illegittimita' e, nel caso in cui venissero rilevati dei vizi, ha l'obbligo di provvedere alla loro rimozione ed eventualmente alla sostituzione con un altro atto corretto ed adeguato alla capacita' contributiva del privato, ex art. 2 legge n. 241/1990. Nel caso di specie, poiche' l'Amministrazione finanziaria e' rimasta inerte, nonostante il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato, si e' venuto a formare il cosi' detto silenzio-rifiuto. Sicche', il contribuente, essendo sempre titolare dell'interesse legittimo al corretto esercizio del potere della p.a., ha proposto ricorso in sede giurisdizionale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria affinche' venga accertato l'obbligo di provvedere della stessa e, in caso di risposta positiva, la medesima amministrazione venga condannata a riesaminare il provvedimento di primo grado ed a pronunciarsi con atto di conferma o di annullamento (totale o parziale). Da ultimo, per quanto riguarda i termini d'impugnativa del silenzio, deve aderirsi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il privato puo' adire l'organo giurisdizionale fino a quando persista l'inadempimento della p.a., poiche' quest'ultima mantiene il potere-dovere di pronunciarsi;

2.3. - Il potere di autotutela dell'ente impositore si prospetta quale attivita' vincolata dalla legge;

l'interesse al prelievo dei tributi in ragione dell'effettiva ricchezza prodotta dal contribuente, nel rispetto delle regole tecnico-procedimentali imposte dal legislatore, costituisce il vincolo legale per l'esercizio sia dell'attivita' impositiva sia dell'attivita' di riesame. Quindi, il potere di autotutela tributaria non e' attivita' discrezionale, poiche', una volta accertato il vizio di legittimita', l'Amministrazione finanziaria e' obbligata al ritiro dell'atto adottato. Sicche' il contribuente e' doppiamente tutelato: ha un ruolo d'impulso e di collaborazione nel procedimento di riesame e gli e' consentito adire gli organi di giurisdizione tributaria avverso il silenzio dell'Amministrazione finanziaria che ometta di pronunciarsi con un provvedimento di riesame sulla domanda del contribuente. Nel caso di specie il contribuente ha richiesto legittimamente l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, sussistendo un interesse generale acche' il potere impositivo della medesima amministrazione sia esercitato con una determinazione correlata alla capacita' contributiva dell'istante;

il che non e' accaduto nella vicenda in esame tenuto conto che i prelevamenti dei professionisti non possono generare, ne' direttamente ne' indirettamente, redditi derivanti dall'attivita' professionale. Parte ricorrente ha concluso come indicato in epigrafe. 3. - Costituzione e difesa della parte resistente: Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, ha contestato - con argomentazioni articolate e diffuse - la fondatezza del gravame;

in particolare, la resistente ha evidenziato che la sua costituzione in giudizio non puo' essere considerata tardiva in quanto fa seguito alla anticipata costituzione del contribuente, avvenuta in pendenza del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, commi 2 e 9, del decreto legislativo n. 546/1992;

la convenuta ha ribadito la regolarita' della notifica degli avvisi di accertamento avvenuta in data 31 luglio 2012, che, peraltro, non e' stata contestata dall'attore. Nel merito, la resistente ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso per mancanza di un atto impugnabile in quanto il diniego di autotutela puo' essere oggetto di tutela giurisdizionale solo in caso di provvedimento esplicito e limitatamente a profili...

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