n. 24 ORDINANZA 13 gennaio - 11 febbraio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), introdotto dall'art. 3, comma 15, della legge della Regione Lazio 2 aprile 2003, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie», promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra l'Ente Parco regionale dei Castelli Romani e Candeloro Alessandro, con ordinanza del 15 luglio 2014, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione di Candeloro Alessandro;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l'avvocato Silvia Assennato per Candeloro Alessandro. Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), introdotto dall'art. 3, comma 15, della legge della Regione Lazio 2 aprile 2003, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie»;

che la disposizione censurata testualmente prevede che «Il presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 [id est: dal Presidente della Giunta regionale] un apposito contratto a tempo determinato, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non puo' oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato»;

che la rilevanza della questione e' motivata in ragione del fatto che, nel giudizio a quo, viene impugnato, da un Direttore dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani, il provvedimento in data 22 marzo 2006, con il quale gli e' stata comunicata la «automatica cessazione dell'incarico», in applicazione, appunto, della norma denunciata, in correlazione alla intervenuta fine del mandato del Presidente...

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