n. 237 ORDINANZA 21 settembre - 10 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 464-quater, commi 1 e 4, e 464-quinquies, del codice di procedura penale, e dell'art. 168-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Grosseto, con tre ordinanze del 10 marzo 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 157, 158 e 159 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con tre ordinanze del 10 marzo 2015 di identico contenuto (r.o. nn. 157, 158 e 159 del 2015), il Tribunale ordinario di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464-quater, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari di cui gia' altrimenti non disponga, restituendoli per l'ulteriore corso nel caso di esito negativo della pronuncia sulla concessione o sull'esito della messa alla prova»;

che, con le medesime ordinanze, il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., una seconda questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, «in quanto prescrive la applicazione di sanzioni penali legalmente indeterminate», nonche', in riferimento agli artt. 97, 101 e 111, secondo comma, Cost., una terza questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione di ammissibilita', di validita' o di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento»;

che infine il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., una quarta questione di legittimita' costituzionale degli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen., «in quanto prescrivono la irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un reato per cui non risulta pronunciata ne' di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva»;

che il Tribunale rimettente in tre distinti giudizi procede nei confronti di persone imputate del reato di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) (r.o. n. 157 del 2015), del reato di cui agli artt. 110, 112, primo comma, numero 4), 624 e 625, primo comma, numeri 2), 5) e 7), cod. pen. (r.o. n. 158 del 2015), e dei reati di cui all'art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 e all'art. 651 cod. pen. (r.o. n. 159 del 2015);

che gli...

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