n. 233 SENTENZA 21 settembre - 3 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 11, comma 5, della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita'), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola nel procedimento penale a carico di F.M., con ordinanza del 28 maggio 2015, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto in fatto 1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, con ordinanza del 28 maggio 2015 (r.o. n. 206 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 11, comma 5, della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita'), «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva - diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate». Il giudice rimettente, premesso di avere emesso nei confronti di una persona indagata per i reati di cui agli artt. 612-bis, primo e secondo comma, e 609-bis, primo e terzo comma, del codice penale la misura coercitiva del «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», misura successivamente dichiarata inefficace, con ordinanza del 22 maggio 2015, «a decorrere dalle ore 24,00 del 25 maggio 2015», dal Tribunale del riesame di Napoli, per «omesso avviso dell'udienza all'indagato a seguito del mancato perfezionamento del procedimento di notificazione dell'avviso», riferisce di essere investito di una richiesta di riemissione della misura cautelare per i reati sopraindicati. Ricorda il giudice rimettente che secondo un principio che era consolidato, in tema di misure cautelari, l'inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, determinata dall'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 309 cod. proc. pen. per la fase del riesame, non precludeva la reiterazione del provvedimento coercitivo. Invece la novella di cui alla legge n. 47 del 2015, nel modificare l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., prevede che «[s]e la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata». Pertanto la disposizione citata imporrebbe, secondo il giudice rimettente, di valutare, ai fini della reiterazione della misura cautelare, l'esistenza di eccezionali esigenze cautelari che giustifichino e rendano necessaria la rinnovazione del titolo. La categoria delle «eccezionali esigenze cautelari» sarebbe prevista dal codice di rito per legittimare l'adozione della misura carceraria in situazioni del tutto particolari, ricollegabili a condizioni soggettive dell'indagato, «ritenute ostacolo» all'applicazione della misura della custodia in carcere nei casi previsti dall'art. 275, commi 4, 4-bis e 4-ter, cod. proc. pen. o nel caso di persone tossicodipendenti ex art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). In base alla norma novellata, invece, le «eccezionali esigenze cautelari» verrebbero in rilievo non gia' quale condizione per reiterare la sola misura cautelare della custodia in carcere, bensi' per legittimare la rinnovazione di qualsiasi misura cautelare coercitiva, creando in modo irragionevole «una sostanziale area di immunita' (cautelare) in favore di soggetti (destinatari di misure diverse da quella della custodia in carcere) nei cui confronti la...

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