n. 230 ORDINANZA 5 - 24 ottobre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Tribunale ordinario di Avellino nel procedimento penale a carico di N. A., con ordinanza del 17 settembre 2015, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che, con ordinanza del 17 settembre 2015, il Tribunale ordinario di Avellino, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziche' ad euro 103.291,38;

che il giudice a quo rileva come, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, si sia venuta a creare una «temporanea e transitoria» disparita' di trattamento, in punto di soglia di punibilita', tra il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dal citato art. 10-ter, e quello di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dalla norma censurata, quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011: disparita' di trattamento che il rimettente reputa del tutto ingiustificata;

che la denunciata differenza di regime non troverebbe, infatti, una spiegazione ragionevole nella diversa natura fiscale del debito inadempiuto, posto che l'art. 10-ter richiama, ai fini della determinazione tanto della soglia di punibilita' che della pena, il precedente art. 10-bis, a dimostrazione della piena equivalenza delle condotte incriminate nella considerazione legislativa;

che la questione sarebbe, altresi', rilevante nel giudizio a...

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