n. 228 SENTENZA 21 ottobre - 11 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, nel procedimento vertente tra S.E., la Regione Calabria ed altro, con ordinanza dell'11 luglio 2014, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con ordinanza del 11 luglio 2014, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2014, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione. 2.- Il giudizio principale veniva instaurato da S.E. contro la Regione Calabria e nei confronti di S.P. per l'annullamento della delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 378 del 19 dicembre 2013, nella parte concernente la nomina di S.P. a componente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria. 3.- Premette il giudice rimettente che per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, l'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, impone alle Regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, di adeguare i rispettivi ordinamenti a determinati parametri di qualita' e legalita', tra i quali rientra l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, i cui componenti sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere necessari requisiti di professionalita'. 4.- Il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale con la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT