n. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2017 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione civile composta da: Stefano Petitti - Presidente;

Felice Manna - consigliere;

Vincenzo Correnti - consigliere;

Ubaldo Bellini - consigliere rel;

Alberto Giusti - consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 21717-2016 proposto da: Pagano Giuseppina, elettivamente domiciliato in Roma, via Cipro 77, presso lo studio dell'avvocato Gerardo Russillo, che la rappresenta e difende;

ricorrente;

contro Ministero dell'economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente;

avverso il decreto n. 170/2016 della Corte d'appello di Potenza, deposito il 24 marzo 2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2017 dal Consigliere Ubaldo Bellini;

udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado Mistri, che ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di Potenza, con decreto depositato il 24 marzo 2016, rigettava l'opposizione, proposta da Giuseppina Pagano in data 2 febbraio 2016 avverso il diniego della domanda (presentata il 20 gennaio 2016) di equa riparazione del danno non patrimoniale derivato dalla non ragionevole durata di una controversia svoltasi davanti al tribunale amministrativo regionale della Basilicata (promossa nel luglio del 1998 e definita con sentenza depositata il 13 settembre 2014, passata in giudicato il 15 ottobre 2015), gia' negata dal consigliere delegato procedente sul rilievo che nel procedimento presupposto non risultava esser stata presentata istanza di prelievo. Dato atto che, con l'opposizione, la Pagano aveva invocato l'indirizzo ermeneutico secondo cui, se alla data del 25 giugno 2008 (di entrata in vigore dell'art. 54 della legge 6 agosto 2008, n. 133) l'istanza di prelievo non era stata proposta, il diritto all'indennizzo spettava comunque per la fase precedente a quella data, la Corte territoriale - risultando dagli atti del giudizio che la ricorrente non aveva proposto istanza di prelievo, infungibile con quella di fissazione di udienza - affermava viceversa che (ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 (come quello in esame) la presentazione dell'istanza di prelievo condiziona la proponibilita' della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (orientamento, questo, ritenuto ancora valido anche a fronte della sopravvenuta disciplina dei rimedi alla irragionevole durata dei processi della legge n. 208 del 2015). Per la cassazione dell'impugnato decreto della Corte d'Appello di Potenza, la Pagano ha proposto ricorso, con atto notificato il 20-23 settembre 2016, sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1. - Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonche' dell'art. 13 e 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo. In particolare, la ricorrente deduce che (come anche affermato da giurisprudenza di legittimita') la mancata presentazione dell'istanza di prelievo non puo' assumere valore interruttivo o sospensivo ai fini dei computo della durata del processo, giacche' la previsione di strumenti sollecitatori non incide sul dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, anche in caso di omesso esercizio degli stessi, ne' implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilita' per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell'apprezzamento della entita' del lamentato pregiudizio. E rileva come, altresi', la Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 25 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia) abbia recentemente affermato che l'indennizzo ex lege Pinto e' dovuto anche in caso di mancata presentazione dell'istanza di prelievo, ritenuta inidonea a garantire in modo effettivo l'accelerazione della decisione, giacche' nessuno strumento atto a garantire un tale effetto e' fornito dal sistema nazionale. Laddove, poi, la parte deduce che la Corte territoriale neppure ha tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale in virtu' del quale essa avrebbe dovuto vedere riconosciuto almeno l'equo indennizzo per il periodo antecedente il 25 giugno 2008 data di entrata in vigore dell'art. 54 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha configurato l'istanza di prelievo come presupposto processuale della domanda di equa riparazione. 2. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, 2° comma, decreto-legge n. 112/08, convertito con modificazioni in legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo n. 104/10 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6), del decreto legislativo correttivo n. 195/11;

in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. e ai parametri interposti degli artt. 6, par. 1, 13 e 46, par. 1 CEDU. 2.1. - In base alla giurisprudenza ormai del tutto costante di questa Corte Suprema, l'art. 54, decreto-legge n. 112/08 e successive modifiche, va interpretato nel senso che per i processi amministrativi pendenti, come nella specie, alla data del 16 settembre 2010, la previa presentazione dell'istanza di prelievo e' condizione di proponibilita' della domanda di equa riparazione in rapporto all'intero svolgimento del giudizio presupposto, e dunque anche per la frazione di tempo anteriore al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 che tale condizione di proponibilita' ha per la prima volta previsto. Infatti, «(l)»'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma I, della legge 6 agosto 2008, n. 133 - in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: «La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell'art. 2, comma I, non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'art. 4, comma 1-ter, lettera b)»;

  1. in sede di conversione in legge, sono state apportate all'art. 54 le seguenti modifiche: «al comma 2, dopo le parole «articolo 2, comma 1» sono inserite le seguenti: «della legge 24 marzo 2001, n...

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