n. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2014 -

TRIBUNALE DI MACERATA ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE Il Tribunale penale di Macerata, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati - dott. Claudio Bonifazi pres. - dott. Ilaria Maupoil giudice - dott. Giovanni Manzoni giudice estensore Premesso che - in data 19.10.2011 P. R. veniva rinviato a giudizio per i reati di cui agli art. 628 c. 1 e 3 n. 1 cp e 4 l. 110/75;

fatti commessi in data 13.7.2009;

- veniva espletata istruttoria dibattimentale, con audizione dei testi di accusa e difesa ed esame dell'imputato;

- all'udienza del 27.5.2014 le parti concludevano chiedendo il PM condanna per i reati rubricati all' imputato e la difesa assoluzione ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per decidere Osserva Rileva il Tribunale che l'art. 81 u.c. codice penale imporrebbe nel caso di specie, in caso di affermazione di penale responsabilita' dell' imputato per i reati allo stesso ascritti, la irrogazione necessitata ed inderogabile della pena per il reato di cui all' art. 4. L. 110/75 in misura pari al massimo edittale. Il reato base (rapina aggravata) infatti e' punito con pena non inferiore a 4 anni e 6 mesi, talche' l'aumento non inferiore ad un terzo previsto dall'art. 81 cp per i recidivi reiterati imporrebbe aumento di pena detentiva per il reato di cui all'art. 4 l. 110/75 pari ad un anno, dovendosi rispettare il vincolo del non superamento della pena massima edittale prevista per tale reato. Tale aumento inderogabile e pari al massimo edittale appare al Tribunale sospetto di incostituzionalita' sotto plurimi profili 1) Violazione dell' art. 3 della Costituzione sotto il profilo. della irragionevole disparita' di trattamento in caso di reato continuato tra il condannato cui sia stata applicata la recidiva di cui all' art. 99 c. IV e il condannato cui non sia stata applicata tale recidiva. In caso di applicazione della disciplina del reato continuato a soggetto non recidivo reiterato, l'aumento di pena per il c.d. "reato satellite" e' assolutamente libera (per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione addirittura svincolato dai limiti minimi che la legge prevede per ogni tipo di pena ex artt. 23 ss cp) e, pertanto, anche eventualmente di un solo giorno. Nel caso di recidiva reiterata, l'obbligo di aumento non inferiore ad un terzo della pena per il reato base (fermo restando naturalmente il limite posto dal cumulo materiale delle pene) puo' comportare un aumento obbligato della pena relativa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT