n. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2015 -

IL GIUDICE Nel procedimento iscritto al numero 2646/2014 R.V.G. promosso ex art. 170 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e art. 15 decreto legislativo n. 150/2011 da Errichiello Francesco, Contro Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, nonche' contro A.T.I. DEC SPA, sciolta la riserva assunta all'udienza del 17 febbraio 2015, ha pronunciato la seguente ordinanza. Il beneficiario Errichiello Francesco ha proposto opposizione avverso il decreto con cui e' stata liquidata in suo favore la somma di €

38.000,00 oltre agli accessori quale onorario relativo alla consulenza d'ufficio svolta nell'ambito di un giudizio ordinario in materia di appalto. L'Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, sul presupposto della permanente vigenza del termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione, ha chiesto, in via preliminare di dichiarare l'opposizione inammissibile e/o improcedibile per intervenuta decadenza dal termine per la sua proposizione. Il testo originario dell'art. 170 prevedeva, al primo comma, l'invocato termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione: Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. L'art. 34, comma diciassettesimo, del decreto legislativo n. 150/11 ha sostituito il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i commi successivi, sicche' esso prevede ora solamente che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiarlo e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione e che l'opposizione e' disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Il richiamato art. 15, poi, prevede: 1. Le controversie previste dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo;

  1. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati...

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