n. 216 SENTENZA 21 settembre - 7 ottobre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento penale a carico di S.P., con ordinanza del 15 settembre 2015, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 15 settembre 2015 il Tribunale ordinario di Palermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in forza del quale l'esclusione del responsabile civile «e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato». Il giudice a quo premette di essere stato chiamato a procedere, con giudizio direttissimo susseguente a convalida dell'arresto, nei confronti di una persona imputata del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 589, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale), nonche' del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): processo nel quale si erano costituiti come parti civili i congiunti della vittima. Riferisce, altresi', che in una precedente udienza il difensore dell'imputato aveva chiesto - senza opposizione delle parti civili - l'ammissione del suo assistito al giudizio abbreviato e la citazione, quale responsabile civile, di una societa' di assicurazioni, eccependo, a questo riguardo, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen. Disposto il giudizio abbreviato, il rimettente reputa rilevante e non manifestamente infondata, quanto alla richiesta di citazione del responsabile civile, la questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla difesa. In proposito, il giudice a quo osserva come la Corte costituzionale si sia gia' pronunciata su una precedente questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., allora sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Sassari. Detto giudice aveva rilevato come la norma censurata risultasse pienamente coerente con l'originaria fisionomia del giudizio abbreviato, stante la necessita' di «non appesantire» con la presenza del responsabile civile un giudizio allo stato degli atti caratterizzato dalla massima celerita'. Tale armonia era, tuttavia, venuta meno, trasformandosi in contrasto, a seguito delle successive radicali modifiche del rito alternativo, soprattutto ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense): modifiche a fronte delle quali il giudizio abbreviato, per caratteristiche e «impatto statistico», doveva essere considerato «un vero e proprio giudizio di merito, alternativo a quello ordinario». Di qui, dunque, il dedotto contrasto della norma tanto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della «disparita' di trattamento riservata alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie»;

quanto con l'art. 24 Cost., per la lesione del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT