n. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 16649 del 2014, proposto dalla Ricamificio Pezzoli Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe La Rosa, Lorenzo Bertino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, Via G. Paisiello, 55;

Contro: Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorita' per l'energia elettrica e il gas - Aeeg, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Gestore dei servizi energetici Gse Spa n.c.;

per l'annullamento: con concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., anche previa disapplicazione dell'art. 26 decreto-legge 91/2014 o rinvio incidentale alla Corte costituzionale per l'accertamento e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 26 decreto-legge 91/2014;

del decreto Ministero dello sviluppo economico 16 ottobre 2014, recante «Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del Gestore servizi energetici s.p.a. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116», del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 116/2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;

della nota pubblicata dal GSE sul proprio sito istituzionale in data 27 ottobre 2014, com cui sono state rese disponibili le tabelle dei fattori moltiplicativi, da applicare per il calcolo dell'incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1° gennaio 2015;

delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014» (cd. legge competitivita') pubblicate sul sito web del G.S.E.in data 3 novembre 2014;

nonche' di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale a quelli impugnati, tra cui, ove occorrer possa, dell'addendum alle convenzioni originarie, generate con le modalita' previstie dal par. 3.2 delle istruzioni operative, del parere AEEG 16 ottobre 2014 504/2014/EFR;

nonche' per l'accertamento: del diritto dell'odierna ricorrente al mantenimento delle condizioni contrattuali stabilite nella convenzione originariamente stipulata con il GSE per il riconoscimento della tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e della nullita'/inesistenza, e comunque dell'inefficacia ex tunc, dell'addendum alla convenzione originaria unilateralmente approvata e imposta dal GSE;

e per la condanna: dell'amministrazione resistente a non operare alcuna modifica/integrazione/addendum alla convenzione originaria e a corrispondere la tariffa incentivante secondo le condizioni, le modalita' e l'ammontare ivi previsto, nonche' a risarcire tutti i danni patiti e patendi che verranno liquidati in corso di causa. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Autorita' per l'energia elettrica e il gas - Aeeg;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto Con ricorso, spedito per la notifica il 17 dicembre 2014 e depositato il successivo 30 dicembre, la Ricamificio Pezzoli s.p.a. ha impugnato i decreti del 16 e del 17 ottobre 2014, le Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, e altri atti meglio descritti in epigrafe, tutti adottati ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014, chiedendone, in via principale, l'annullamento, previa disapplicazione dell'art. 26 della legge 11 agosto 2014 n. 116 o rinvio incidentale alla Corte costituzionale per l'accertamento e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 26 decreto-legge 91/2014, nonche' per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente al mantenimento delle condizioni contrattuali stabilite nella convenzione originariamente stipulata con il GSE per il riconoscimento della tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e della nullita'/inesistenza, e comunque dell'inefficacia ex tunc, dell'addendum alla convenzione originaria unilateralmente approvata e imposta dal GSE, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a non operare alcuna modifica/integrazione/addendum alla convenzione originaria. Parte ricorrente fonda la richiesta remissione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 sulla violazione: degli articoli 3, 41 Cost. e del legittimo affidamento;

dell'art. 117, comma 1 e 2, lettera m) Cost. e dell'art. 97 Cost. anche con riguardo all'art. 41 della Carta di Nizza;

dell'art. 3 e 97 Cost.;

degli articoli 10 e 117 Cost. per contrasto con la disciplina e i principi del diritto europeo ed internazionale. Il Gestore dei servizi energetici si e' costituito con atto formale il 13 gennaio 2015 e con successiva nota del 15 gennaio 2015 ha ritirato l'atto di costituzione depositato per mero errore materiale nel presente giudizio. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico si sono costituiti con memoria, depositata il 15 maggio 2015, con la quale hanno eccepito l'inammissibilita' della domanda di mero accertamento, insistendo sulla legittimita' della disposizione di cui all'art. 26, decreto-legge 91/2014, illustrandone le ragioni economiche e valorizzando le misure compensative adottate nel medesimo provvedimento normativo. All'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Con separata sentenza parziale, ai sensi dell'art. 33 comma 1, del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha definito le questioni pregiudiziali relative alla giurisdizione del giudice amministrativo ed all'ammissibilita' dell'azione di accertamento. Con la presente ordinanza il Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, del decreto-legge 91/2014, convertito nella legge 116/2014, il quale ha previsto, per i soli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, come quelli di cui e' titolare la ricorrente, la rideterminazione degli incentivi in misura ridotta rispetto a quelli attualmente praticati in base alle convenzioni stipulate dalla ricorrente con il GSE ed ancora in corso, per violazione degli articoli degli articoli 3 e 41 e del principio del legittimo affidamento;

11 e 117, comma 1, Cost. in relazione alle norme e ai principi comunitari ed internazionali;

dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

dell'art. 77 Cost. Oggetto della domanda proposta con il ricorso e' l'accertamento del diritto della ricorrente a non esercitare nessuna delle opzioni previste dalla norma censurata, mantenendo le condizioni tariffarie previste dalle convenzioni in essere, nonche' l'annullamento dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 26, comma 3, decreto-legge 91/2014, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' della disposizione citata. L'art. 26 citato, rubricato «Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici», ha, infatti, previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

(100) c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita': 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;

2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;

3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c)». 2. In punto di rilevanza, il Tribunale ritiene che la questione di...

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