n. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2015 -

GIUDICE DI PACE di Matera Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale - Art. 134 Costituzione e 23, comma 2° legge 11 marzo 1953 n. 87. Il Giudice dott. Pietro Santoro, chiamato a decidere per competenza in ordine al procedimento penale iscritto al n. 15/13 R.G. a carico di C.G. nt. il 15 marzo 1972 imputato dei reati di cui agli art. 582 c.p.;

rilevato che nel nostro Ordinamento e' stato introdotto il decreto legislativo 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 - Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67;

rilevato che detto ultimo articolo ha conferito delega al Governo per «escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non punibilita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»;

rilevato ancora che la norma fondamentale di riferimento e' quella contenuta nell'art. 131-bis del c.p., introdotta con il decreto succitato che, in ossequio alle indicazioni di delega, configura la possibilita' di definire il procedimento con la declaratoria di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto relativamente ai reati per cui e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva;

rilevato inoltre che ai fini della declaratoria di non punibilita' assumono rilievo gli indici-criteri (secondo la nozione datane nella Relazione di accompagnamento) della «particolare tenuita' dell'offesa», a sua volta desumibile dalle «modalita' della condotta» e dalla «esiguita' del danno o del pericolo» derivato dal reato, e dalla «non abitualita' del comportamento»;

rilevato altresi' che il reato per cui questo Giudice e' chiamato a decidere rientra astrattamente tra quelli previsti dall'art. 131-bis c.p., per cui dovrebbe (o potrebbe trovare) applicazione declaratoria di non punibilita', Osserva Questo Giudice non ignora le finalita' di deflazione processuale perseguite dal Legislatore con l'introduzione della nuova normativa introdotta;

dal punto di vista procedurale l'art. 131-bis c.p. e' la norma di riferimento, presa in esame in questa fase di giudizio, allorquando la declaratoria intervenga dopo l'esercizio dell'azione penale - sebbene la causa di non punibilita' puo' essere applicata anche durante la fase delle...

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