n. 211 SENTENZA 14 giugno - 16 settembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l'avvocato Marcello Collevecchio per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 27 febbraio 2015 e depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 32 del 2015), la Regione Campania ha, tra l'altro, impugnato il comma 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), per violazione degli artt. 117, quarto comma, 119, quinto comma, 5 e 120 della Costituzione. La norma censurata dispone che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri: a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati;

  1. condizioni di vetusta' nonche' classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;

  2. entita' del cofinanziamento regionale e locale;

  3. posti/km prodotti». 1.1.- La Regione Campania rileva che i commi 223 (non impugnato) e 224 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 contengono disposizioni in materia di trasporto pubblico locale: il primo stabilisce che le risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma;

    il secondo prevede, come innanzi ricordato, le modalita' di attuazione e di riparto delle risorse su base regionale. Ad avviso della ricorrente, la disposizione del comma 224 si pone in contrasto, da un lato, con l'art. 117, quarto comma, e con l'art. 119, quinto comma, Cost., dall'altro, con gli artt. 5 e 120 Cost.: sotto il primo profilo, in ragione del fatto che la materia del trasporto pubblico locale, e in particolare il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, rientra nella competenza residuale delle Regioni, con la conseguenza che lo Stato non puo' prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza regionale ne' istituire fondi settoriali di finanziamento di attivita' regionali;

    sotto il secondo profilo, perche' comunque risultano inadeguate le procedure concertative previste con le Regioni. Con riguardo al primo profilo, la ricorrente assume che, ancor prima della riforma del Titolo V, della parte seconda, Cost., il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel ridisciplinare il settore, aveva conferito alle Regioni e agli enti locali i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, prevedendo espressamente (art. 20, comma 5) che le risorse statali di finanziamento relative all'espletamento delle funzioni cosi' conferite alle Regioni ed enti locali fossero individuate e ripartite tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri «previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». Deduce inoltre la Regione Campania che, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale in materia di finanziamenti statali, il legislatore statale non puo' porsi in contrasto con i criteri e limiti del sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dall'art. 119 Cost., che non consentono finanziamenti di scopo per finalita' non riconducibili a funzioni di spettanza statale (ex multis, sentenza n. 423 del 2004). Eccezioni a tale divieto, rileva la Regione, sono possibili soltanto «nell'ambito e stretti limiti di quanto previsto dagli articoli 118, primo comma, 119, quinto comma e 117, secondo comma, lett. e), Cost.». In particolare, la Regione osserva che il quinto comma dell'art. 119 Cost. autorizza due specifiche e tipizzate forme di intervento finanziario nelle materie di competenza delle Regioni ed enti locali: l'erogazione di risorse aggiuntive rispetto all'ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale, a condizione che lo Stato abbia previamente attuato le previsioni dei primi quattro commi del medesimo articolo, cosi' da garantire alle autonomie locali che le loro entrate finanzino integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;

    oppure la realizzazione di interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, citta' metropolitane e Regioni. La Regione, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 16 del 2004 e n. 222 del 2005, deduce che la previsione della norma impugnata non e' riconducibile a tali tipologie giustificate di intervento a sostegno della finanza regionale o locale, non essendo individuato alcun particolare ente destinatario, e che pertanto la norma risulta illegittima intervenendo, finanziandolo, in un ambito di competenza regionale. 1.2.- In riferimento al secondo profilo di illegittimita', ovvero all'eccepita violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., la Regione Campania rileva che, proprio perche' il finanziamento interviene in ambito di competenza regionale, la necessita' di assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi. Viceversa, osserva la ricorrente, il comma 224 impugnato si limita a richiedere che sia "sentita" la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale per stabilire le modalita' di attuazione dei commi 223 e 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale, cosi' riducendo, secondo la ricorrente, gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni attraverso un insufficiente meccanismo di coinvolgimento decisionale. A tal fine, la Regione Campania assume che e' invece costituzionalmente necessario che il decreto ministeriale sia...

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