n. 211 ORDINANZA 21 giugno - 7 agosto 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Lanusei, nel procedimento penale a carico di P.F.G. S., con ordinanza del 28 aprile 2016, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2016. Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Lanusei, con ordinanza del 28 aprile 2016 (r.o. n. 162 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato della facolta' di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione»;

che, come riferisce il giudice rimettente, nei confronti di P.F.G. S. e' stato emesso, in data 12 giugno 2014, un decreto penale di condanna per il reato previsto dagli artt. 5, lettera d), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e che l'imputato ha proposto opposizione senza chiedere riti alternativi o la sospensione del procedimento con messa alla prova;

che nell'udienza del 15 marzo 2016 il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha chiesto di essere rimesso in termini per presentare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e ha eccepito nel contempo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato della facolta' di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione;

che la richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile perche', trattandosi di un giudizio conseguente all'opposizione a un decreto penale di condanna, avrebbe dovuto essere presentata con l'atto di opposizione;

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT