n. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 febbraio 2017 -

Ricorso per la Regione Autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), viale Trento, n. 69, in persona del vicepresidente pro tempore prof. Raffaele Paci, giusta decreto n. 101 dell'11 agosto 2014, in forza di procura speciale a margine del presente atto rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Camba (cod. fisc. CMBLSN57D49B354X;

posta elettronica certificata: acamba@pec.regione.sardegna.it;

fax: 070.6062418) e prof. Massimo Luciani (cod. fisc.: LCNMSM52L23H501G;

fax: 06.90236029;

posta elettronica certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in 00186 Roma e' domiciliato ex lege, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 392, 393, 394, 397, 400, 401, 408, 409 e 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario. F a t t o 1. Con ricorso iscritto al R. Ric. n. 13 del 2016, la Regione Autonoma della Sardegna ha impugnato i commi 680 e 711 dell'unico articolo della legge di stabilita' per il 2016, legge n. 208 del 2015. Rileva per il presente giudizio il comma 680, in cui si dispone quanto segue: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'art. 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'art. 1 della medesima legge». La Regione Sardegna ha impugnato il suddetto comma 680, perche' violativo: delle disposizioni statutarie che tutelano l'autonomia finanziaria regionale (articoli 7, 8, 54 e 56 dello Statuto);

delle disposizioni costituzionali che riconoscono l'autonomia speciale della Regione Sardegna e le sue attribuzioni nella materia della finanza pubblica (articoli 5, 116, 117 e 119, Cost.);

del principio di tutela dell'affidamento (articoli 6 e 13 della CEDU, in riferimento all'art. 117 Cost.);

delle disposizioni della legge «organica» di attuazione del principio di equilibrio di bilancio per le Autonomie speciali (art. 9 della legge n. 243 del 2012) e, di conseguenza, dell'art. 81 Cost.;

degli accordi di finanza pubblica intervenuti tra Stato e Regione e, di conseguenza, del principio di ragionevolezza nonche' del giudicato costituzionale (art. 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 21 luglio 2014 e recepito dall'art. 42, commi da 9 a 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conv. in legge 11 novembre 2014, n. 164;

degli articoli 3 e 136 Cost.). Il ricorso e' tuttora pendente, in attesa di fissazione dell'udienza di discussione. 2. Nelle more, lo Stato ha formulato la proposta di intesa per l'attuazione del suddetto comma 680, nonche' dei successivi commi 682 e 683, che regolano i contributi di finanza pubblica relativi alle sole Regioni ordinarie. Tale intesa e' stata approvata in data 11 febbraio 2016. Ivi si prevede che il contributo di finanza pubblica previsto dal comma 680 fosse scontato attraverso una riduzione del Fabbisogno sanitario nazionale, rideterminato in 113.063 milioni di euro per il 2017 e in 114.998 milioni di euro per il 2018. Per quanto concerne la parte del contributo di finanza pubblica a carico delle Autonomie speciali, nell'intesa si prevedeva che il riparto e le modalita' di corresponsione da parte delle autonomie speciali fossero specificate tramite distinte intese bilaterali tra ciascuna regione o provincia autonoma entro il 15 marzo 2016. Ove tali intese non fossero state stipulate entro il predetto termine, l'accordo in esame stabiliva che il livello del Fabbisogno sanitario nazionale venisse ridotto al fine di assicurare gli effetti globali di finanza pubblica previsti dal comma 680. In sede di autocoordinamento tra le regioni, dunque, si e' stabilito di impiegare il Fabbisogno sanitario nazionale come una sorta di «camera di compensazione» per assicurare nel caso non fosse maturato l'accordo sul riparto della quota di contributo di finanza pubblica relativa alle autonomie speciali. 3. E' in questo contesto che si inseriscono le disposizioni della legge n. 232 del 2016, qui impugnate. 3.1. L'art. 1, comma 392, dispone che «Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la regione Trentino Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'art. 1 della medesima legge». Il successivo comma 394 aggiunge che, «Con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016;

decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario». Con queste disposizioni il legislatore statale ha: rideterminato in diminuzione il livello di finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale;

ha previsto che le Autonomie speciali sopportino l'onere di tale manovra secondo quanto previsto da ulteriori accordi da stipulare con lo Stato;

ha imposto alle Autonomie speciali di assicurare con i medesimi accordi il contributo al conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario, indicato nell'intesa dell'11 febbraio 2016. 3.2. Con ulteriori disposizioni, poi, il legislatore statale ha regolato alcuni ulteriori profili della materia. Il comma 393 stabilisce che, «a decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, e' destinata alle finalita' di cui ai commi 400, 401, 408 e 409». Il successivo comma 397 prevede che, «in considerazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (1) , e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a...

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