n. 207 ORDINANZA 15 giugno - 8 settembre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), promosso dal Tribunale ordinario di Brindisi nel procedimento penale a carico di M.L.O., con ordinanza del 17 dicembre 2014, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 giugno 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 17 dicembre 2014 (r.o. n. 94 del 2015), il Tribunale ordinario di Brindisi ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova "puo' essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo"»;

che il giudice a quo premette che l'imputato e' stato tratto in arresto il 7 maggio 2012, nella flagranza dei reati di cui agli artt. 336, primo comma, 337 e 81, secondo comma, del codice penale, per aver usato violenza nei confronti dell'assistente della Polizia di Stato impegnato nella ricezione delle prime dichiarazioni orali rese da C.A.M., che era stata appena vittima di una rapina a mano armata, al fine di costringerlo ad omettere quell'atto dell'ufficio (capo A dell'imputazione), nonche' dei reati di cui agli artt. 582, primo e secondo comma, 585, primo comma, 576, primo comma, numeri 1) e 5-bis), e 61, numero 2), cod. pen., per aver cagionato, all'agente di polizia nell'atto dell'adempimento delle sue funzioni, contusioni multiple dalle quali derivava una malattia nel corpo guaribile in giorni cinque (capo B dell'imputazione);

che l'arresto e' stato convalidato nell'udienza del 9 maggio 2012, all'esito della quale l'imputato ha chiesto un termine a difesa ai sensi dell'art. 558, comma 7, cod. proc. pen.;

che, nella successiva udienza del 3 ottobre 2012, e' stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti, e che l'istruzione dibattimentale e' poi proseguita nelle udienze successive;

che, nell'udienza dell'11 giugno 2014...

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