n. 200 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 16445 del 2014, proposto dalla Meet One So Sas di Zeng Junshu e C, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Mari, Carlo Spampinato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Mari in Roma, piazza Santa Anastasia, 7;

Contro Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, Enel Distribuzione Spa;

Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorita' per l'Energia Elettrica e per il Gas ed il Sistema Idrico, Cassa Depositi e Prestiti Spa, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l'annullamento: del decreto Ministero dello sviluppo economico 16 ottobre 2014, recante "Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.a. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante "Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116/2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;

di tutti gli atti attuativi dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 e dei decreti del Ministero dello sviluppo economico del 16 ottobre 2014 e del 17 ottobre 2014 sopra citati posti in essere dal GSE ed in particolare del provvedimento intitolato delle "Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26, della legge n. 116/2014" (cd. legge competitivita') pubblicate sul sito web del G.S.E. in data 3 novembre 2014;

nonche' di ogni altro atto connesso, preordinato e conseguente, ivi compresi, per quanto occorra, tutti gli atti istruttori posti in essere per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra;

la proposta del GSE del 10 luglio 2014 citata nel decreto ministeriale 16 ottobre 2014, il parere dell'AEEG 16 ottobre 2014 504/2014/EFR;

Nonche' per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente al mantenimento di tutte le condizioni contrattuali, in termini di entita', durata e modalita' di pagamento, stabilite nella convenzione originariamente stipulata con il GSE (I01L361587107 del 26 marzo 2013) - (Convenzione FIT) per il riconoscimento della tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;

e per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati e delle illegittime modifiche unilaterali dalle stesse introdotte, in attuazione dell'art. 26, decreto-legge n. 91/2014, nella succitata Convenzione FIT. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dell'economia e delle finanze e di Autorita' per l'Energia Elettrica e per il Gas ed il Sistema Idrico e di Cassa Depositi e Prestiti Spa e di Cassa Conguaglio Per il Settore Elettrico;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso, spedito per la notifica il 16 dicembre 2014 e depositato il successivo 23 dicembre, la Meet One So s.a.s di Zeng Junshu e C. ha impugnato i decreti del 16 e del 17 ottobre 2014, le istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, e altri atti meglio descritti in epigrafe, tutti adottati ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014, chiedendone, in via principale, l'annullamento, previa disapplicazione dell'art. 26, della legge 11 agosto 2014 n. 116 o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea o, ancora, rinvio incidentale alla Corte costituzionale per l'accertamento e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 nonche' per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente al mantenimento delle condizioni contrattuali stabilite nella convenzione originariamente stipulata con il GSE per il riconoscimento della tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati e delle illegittime modifiche unilaterali dalle stesse introdotte, in attuazione dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014, nella succitata Convenzione FIT. La richiesta remissione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 e' fondata sulla violazione degli articoli 3, 41, 42, 77, 97, 117 Cost. La ricorrente, deduce, tra le altre violazioni, anche quella delle disposizioni degli accordi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong e tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, rispettivamente, del 1995 e del 1985, in materia di protezione degli investimenti, ratificati con leggi 225/97 e 109/1987. Chiede, pertanto, in via principale, la disapplicazione dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 per contrasto con gli accordi internazionali sopra menzionati e, in via subordinata, richiede di sollevare la questione di costituzionalita' per violazione dell'art. 117 e degli obblighi internazionali dell'Italia derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 dell'accordo Italia - Hong Kong e dagli articoli 1, 2, 3 e 5 dell'Accordo Italia - Cina e dell'art. 11 Cost. Il Ministero dello sviluppo economico si e' costituito con atto formale depositato il 30 gennaio 2015 e con successiva memoria, depositata il 3 marzo 2015, ha eccepito l'inammissibilita' della domanda di mero accertamento, insistendo sulla legittimita' della disposizione di cui all'art. 26, decreto-legge n. 91/2014, illustrandone le ragioni economiche e valorizzando le misure compensative adottate nel medesimo provvedimento normativo. All'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. 1. Con separata sentenza parziale, ai sensi dell'art. 33 comma 1, del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha definito le questioni pregiudiziali relative alla giurisdizione del giudice amministrativo ed all'ammissibilita' dell'azione di accertamento. Con la presente ordinanza il Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, il quale ha previsto, per i soli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, come quelli di cui e' titolare la ricorrente, la rideterminazione degli incentivi in misura ridotta rispetto a quelli attualmente praticati in base alle convenzioni stipulate dalla ricorrente con il GSE ed ancora in corso, per violazione degli articoli 3 e 41;

11 e 117, comma 1, Cost. in relazione alle norme e ai principi comunitari ed internazionali;

dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU;

dell'art. 77 Cost. Oggetto della domanda proposta con il ricorso e' l'accertamento del diritto della ricorrente a non esercitare nessuna delle opzioni previste dalla norma censurata, mantenendo le condizioni tariffarie previste dalle convenzioni in essere, nonche' l'annullamento dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' della disposizione citata. L'art. 26 citato, rubricato "Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici", ha, infatti, previsto, ai commi 2 e 3, che: «2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.». "3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel...

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