n. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 2017 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione civile composta dagli Ill.mi signori magistrati: dott. Stefano Petitti - Presidente;

dott. Felice Manna - consigliere;

dott. Vincenzo Correnti - consigliere;

dott. Ubaldo Bellini - consigliere;

dott. Antonello Cosentino - relatore consigliere, ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 5086-2015 proposto da: Mattiuzzo Gino, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 10, presso lo studio dell'avv. Filippo De Jorio, che le rappresenta e difende;

ricorrente;

contro Ministero dell'economia e delle finanze, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente;

avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia, depositate il 3 dicembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2017 dal consigliere dott. Antonello Cosentino;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri che ha concluso disporre la sospensione del presente procedimento ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Udito l'avv. De Jorio Filippo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto Il sig. Gino Mattiuzzo ricorre avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia che ha respinto la domanda da lui proposta nel 2011, ai sensi delta legge n. 89/2001, per l'equa riparazione della eccessiva durata di un giudizio da lui introdotto davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio negli anni '90 del secolo scorso, ancora pendente al di' della domanda di equa riparazione. La corte territoriale ha disatteso la domanda dell'odierno ricorrente sul rilievo che nel giudizio amministrativo presupposto egli non aveva presentato l'istanza di prelievo di cui all'art. 71 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010), richiesta come condizione di proponibilita' della domanda di equa riparazione dall'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, nel testo, in vigore dal 16 settembre 2010, modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato n. 4 al suddetto decreto legislativo n. 104/2010. Il ricorso si articola in due motivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze si e' costituito con controricorso. Considerato in diritto 1.1. - Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile;

degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

del combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 1, 6 §1 e 13 CEDU;

dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Secondo il ricorrente la corte perugina, rigettando la domanda di equa riparazione per mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto, avrebbe falsamente applicato l'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo in vigore dal 16 settembre 2010;

l'interpretazione convenzionalmente orientata di tale disposizione, infatti, imporrebbe di non applicarla ai giudizi amministrativi iniziati prima del 16 settembre 2010 o quanto meno, con riguardo ai processi amministrativi pendenti al 16 settembre 2010, di non applicarla alla durata dei medesimi anteriore a tale data. 1.2. - Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 1, 6 §1 e 13 CEDU;

dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

dell'art. 1, comma 1, dell'allegato 3 al decreto legislativo n. 104 del 2010;

nonche' - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente deduce che nel giudizio presupposto egli avrebbe posto in essere tutti gli atti di impulso prescritti dalla legge e assume l'illegittimita' convenzionale di una disciplina che subordini il diritto al giusto processo (o al ristoro della sua violazione) all'utilizzo di strumenti sollecitatori. 2. - Entrambi i motivi del ricorso pongono, sotto diversi profili, la questione della compatibilita' del disposto dell'art. 54, secondo comma, decreto-legge n. 112/2008, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2010 e dal decreto legislativo correttivo n. 195/2011, con i principi CEDU. 3. - Il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2, decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo n. 104/2010 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6), del decreto legislativo correttivo n. 195/2011, in relazione all'art. 117, comma 1, della Costituzione e ai parametri interposti degli articoli 6, par. 1, 13 e 46, par. 1 CEDU. 3.1. - In base alla giurisprudenza ormai del tutto costante di questa Corte suprema, l'art. 54 del decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche, va interpretato nel senso che per i processi amministrativi pendenti, come nella specie, alla data del 16 settembre 2010, la previa presentazione dell'istanza di prelievo e' condizione di proponibilita' della domanda di equa riparazione in rapporto all'intero svolgimento del giudizio presupposto, e dunque anche per la frazione di tempo anteriore al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 che tale condizione di proponibilita' ha per la prima volta previsto. Infatti, «(l)'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 - in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: «La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell'art. 2, comma 1, non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'art. 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'art. 4, comma 1-ter, lettera b)»;

  1. in sede di conversione in legge, sono state apportate all'art. 54 le seguenti modifiche: «al comma 2, dopo le parole "art. 2, comma 1" sono inserite le seguenti: "della legge 24 marzo 2001, n. 89" e le parole "nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'art. 4, comma 1-ter...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT