n. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 maggio 2018 -

Ricorso per conflitto di attribuzione con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87/1953 del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901 (C.a.p. 30123);

Per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 306/DRG del 13 marzo 2018 (doc. 1), recante la «Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a "Suddivisione del Comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre". Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 ed approvazione del quesito referendario», pubblicata nel B.u.r. n. 27 del 16 marzo 2018. Fatto L'atto regionale che lo Stato ritiene invasivo della sfera di competenza attribuitagli dalla Carta Fondamentale rinviene dal procedimento, riguardante la variazioni provinciali e comunali, contemplato dalla legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992 n. 25. La legge in parola disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonche' il mutamento delle denominazioni dei comuni (art. 1). La delibera censurata con l'odierno gravame, quindi, si inserisce nel procedimento che consente tali variazioni o mutamenti all'interno di una provincia mediante l'approvazione di una legge regionale, previo referendum consultivo - disciplinato in Veneto dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 - e secondo le procedure previste al capo II della legge regionale n. 25/1992 (art. 2, comma 1). L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali e' affidata ai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto regionale, approvato con legge statale 22 maggio 1971, n. 340 (cfr. art. 20 dello Statuto vigente, approvato con legge regionale 17 aprile 2012 n. 1). Nel caso che ci occupa, in data 25 maggio 2014 e' stata depositata, presso il consiglio regionale del Veneto, la proposta di legge di iniziativa popolare avente per oggetto la «Suddivisione del Comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre». La proposta tende ad una variazione delle circoscrizioni comunali, mediante lo scorporo del Comune di Venezia in due distinti comuni che apparentemente integra la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 25/1992. La procedura legislativa cosi' avviata e' stata successivamente riaperta, ai sensi dell'art. 133, del regolamento del consiglio, nell'attuale legislatura, ove la proposta e' diventata progetto di legge n. 8/2015. Con deliberazione n. 10 approvata nella seduta del 14 febbraio 2017 (doc. 2), il consiglio regionale del Veneto ha ritenuto meritevole, ai fini della prosecuzione dell'iter legislativo, il progetto di legge. Il giudizio di meritevolezza e' stato formulato nonostante l'acquisizione della deliberazione del consiglio comunale di Venezia n. 32 datata 9 gennaio 2016 (doc. 3), che ha espresso parere contrario in ordine al progetto di legge n. 8 rilevando l'illegittimita' costituzionale di un'eventuale legge regionale approvata in esito al procedimento in esame nonche' l'illegittimita' di ogni ulteriore provvedimento amministrativo adottato nell'ambito del procedimento in parola. L'avviso contrario manifestato dal consiglio comunale veneziano muove dalla sopravvenuta incompatibilita' dello scorporo previsto dalla proposta di legge con la disciplina specifica introdotta per il comune capoluogo di una Citta' metropolitana (quale e' Venezia) dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, entrata in vigore successivamente al progetto di legge in questione. Il rilievo circa l'incompatibilita' del progetto con la legge statale sopravvenuta e' stato dunque acquisito nel corso del procedimento ed e' comunque da tempo noto alla Regione Veneto come dimostrano: la deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Venezia n. 83 del 13 ottobre 2014 (doc. 4);

la comunicazione del Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia in data 29 giugno 2016;

il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali le autonomie e lo sport del 26 luglio 2016 (doc. 5) e, infine la comunicazione del sindaco della Citta' metropolitana di Venezia in data 22 settembre 2016. In estrema sintesi, tali atti convergono nell'escludere che la scissione del Comune capoluogo della Citta' metropolitana in piu' comuni possa seguire le procedure generali dettate dal legislatore regionale per i comuni non facenti parte di Citta' metropolitana in luogo delle procedure specifiche dettate dal Legislatore statale sulle Citta' metropolitane. Cio' nonostante, con successivo provvedimento n. 84 in data 11 luglio 2017, su proposta della giunta regionale n. 56/CR del 6 giugno 2017, il consiglio regionale veneto ha deliberato l'individuazione della popolazione interessata dalla consultazione referendaria nell'intera popolazione dell'attuale Comune di Venezia. Con nota del 25 luglio 2017 (doc. 6), il Sottosegretario di Stato per gli affari regionali, ha rappresentato al presidente della giunta regionale veneta che l'avviato procedimento referendario in merito alla separazione in due comuni (Venezia e Mestre) del Comune di Venezia, capoluogo della Citta' metropolitana, ove portato ad esecuzione, sarebbe apparso in contrasto con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio), concretizzando una palese invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione. Con la deliberazione n. 306/DRG del 13 marzo 2018, tuttavia, la giunta regionale del Veneto ha inteso dar seguito all'iniziativa e ha quindi indetto il referendum consultivo sul progetto di legge di iniziativa popolare n. 8, al quale dovra' partecipare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intera popolazione elettorale dell'attuale Comune di Venezia. Ha altresi' deliberato che per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum si applicano le norme previste dall'art. 26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 («Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali») e successive modificazioni ed integrazioni e ha convocato per domenica 30 settembre 2018 i comizi elettorali per la consultazione referendaria, le cui operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7,00 alle ore 23,00 della stessa giornata. La giunta regionale ha infine approvato il sotto riportato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale del Comune di Venezia, perche' sia scritto nella scheda di votazione per il referendum: «E' lei favorevole alla suddivisione del Comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre, come da progetto di legge di iniziativa popolare n. 8 ». Il sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, da ultimo, con nota del 16 marzo 2018 (doc. 7), in relazione alla sopracitata indizione del referendum consultivo, ha ribadito l'evidente contrasto del procedimento di separazione in argomento con l'articolazione prevista per i comuni capoluogo delle Citta' metropolitane dalla legislazione statale in sede di competenza esclusiva. La deliberazione n. 306/DRG del 13 marzo 2018 invade la sfera di competenza costituzionale dello Stato in quanto emanata in violazione degli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p) e 133 della Costituzione, e della legge n. 56 del 2014 e merita pertanto di essere annullata per i seguenti motivi in Diritto Violazione e falsa applicazione degli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p) e 133 della Costituzione, e della legge n. 56 del 2014 nonche' dell'art. 1 dello Statuto della Regione del Veneto e degli articoli 2 e 10 dello Statuto della Citta' metropolitana di Venezia. 1. Con la delibera n. 306/DRG del 13 marzo 2018, la giunta regionale del Veneto ha indetto, ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 25/1992 n. 1/1973 e a seguito della presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare n. 8, un referendum consultivo per la suddivisione del Comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre convocando, come detto, i comizi elettorali per domenica 30 settembre 2018. L'intera popolazione elettorale dell'attuale Comune di Venezia e' stata chiamata a partecipare alla consultazione referendaria, in forza della delibera impugnata, che e' dunque finalizzata alla separazione in due comuni (Venezia e Mestre) del Comune di Venezia, oggi capoluogo dell'omonima Citta' metropolitana. L'atto gravato risulta in contrasto con quanto previsto, in materia di articolazione territoriale delle Citta' metropolitane e, in particolare, del loro comune capoluogo, dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio). La delibera della giunta regionale veneta, invero, integra una palese invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'...

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